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Ordinanza — n. 4517/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal, ruling that tax court has jurisdiction over seizure disputes regarding unpaid tax notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4517/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal by the tax attorney against the Regional Tax Commission's decision to deny jurisdiction. The attorney argued that the seizure was invalid due to the lack of prior tax payment notices, a matter the Commission incorrectly assigned to ordinary courts. The court held that jurisdiction depends on the timing of the tax notice relative to the seizure, not on the taxpayer's subsequent arguments or lack of formal objection to the notice's validity.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 374 c.p.c.: Jurisdiction is determined ex ante based on whether the tax notice was validly notified before the enforcement act; disputes regarding the non-notification of such notices fall within the tax court's competence.

Parole chiave

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tax court jurisdiction enforcement seizure tax notice notification ordinary court competence procedural partition tax collection law jurisdictional review contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, items 1 and 3, Code of Civil Procedure
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso Studio associato deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 374, Code of Civil Procedure
1.2.Va pregiudizialmente evidenziato che «L'art. 374 c.p.c.
D.P.R. n. 602 of 1973, Article 72 bis
1.4.Nel caso di specie, a fronte di un pignoramento effettuato da AER nelle forme dell’art. 72 bisdel d.P.R.
art. 374 c.p
1.2.Va pregiudizialmente evidenziato che «L'art. 374 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 1599
Cass. S.U. n. 21642 of 28/07/2021
Cass. n. 32203 of 10/12/2019
Cass. n. 10896 of 24/04/2023
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20640/2017 R.G. proposto da STUDIO ASSOCIATO OCCHIUZZO SILVIA E OCCHIUZZO ROSA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBURTINA N 352, presso lo studio dell’avvocato SELLARO GIUSEPPE (SLLGPP82M18B774O), rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO GIOVANNI (BRNGNN66P05H589F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIAn. 60/01/17 depositata il 02/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 60/01/17 del 02/02/2017, la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. (oggi Agenzia delle entrate - Riscossione, di seguito AER) avverso la sentenza n. 3892/04/15 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso dello Studio associato Occhiuzzo Silvia e Occhiuzzo Rosa (di seguito Studio associato) nei confronti di un atto di pignoramento, del quale deduceva l’illegittimità in ragione della mancata notificazione delle cartelle di pagamento costituenti atti presupposti. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AER evidenziando che:

a) erano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica delle cartella di pagamento e, ove prevista, dell’intimazione di pagamento;

b) il giudizio aveva ad oggetto l’opposizione al pignoramento di un credito vantato dal debitore nei confronti di terzi e, trattandosi di atto successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento, la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario;

c) del resto, nel corso del giudizio il contribuente non aveva disconosciuto la validità della documentazione attestante l’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento. 2.Studio associato impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.AER resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso Studio associato deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1 e 3, cod. proc. civ., violazione delle disposizioni in materia di riparto della giurisdizione, nonché violazione di legge, per avere la CTR erroneamente dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice tributario. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Va pregiudizialmente evidenziato che «L'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite"» (Cass.

S.U. n. 1599 del 19/01/2022). Il che significa che non è necessaria la devoluzione della controversia alle Sezioni Unite, «quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici» (Cass. n. 7152 del 17/03/2025). 1.3.Ciò premesso, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione» (Cass.

S.U. n. 21642 del 28/07/2021). 1.4.Nel caso di specie, a fronte di un pignoramento effettuato da AER nelle forme dell’art. 72 bisdel d.P.R. n. 602 del 1973, Studio associato ha correttamente impugnato detto atto davanti al giudice tributario dotato di giurisdizione, atteso che le contestazioni proposte riguardano l’inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento, rientrandosi pienamente nel perimetro di quanto affermato da Cass. S.U. n. 21642 del 2021, cit. (si veda, altresì, per un’ipotesi sovrapponibile, Cass. n. 32203 del 10/12/2019, nonché Cass. n. 10896 del 24/04/2023). 1.5.I rilievi della CTR – secondo i quali il contribuente, nel corso del giudizio, non avrebbe «disconosciuto, né opposto, la validità della documentazione che dimostrava l’avvenuta notificazione della cartelle esattoriali» e «l’eventuale disconoscimento delle firme apposte sulle cartelle di pagamento, stante la loro natura di atto avente particolare fede pubblica, andava espresso con formale querela di falso» – attengono eventualmente al merito del giudizio e non certo alla determinazione della giurisdizione, che va valutata ex ante.

Né può ragionevolmente sostenersi che le cartelle di pagamento sarebbero ormai definitive, avendo il ricorrente impugnato l’atto di pignoramento proprio per sostenere il contrario. 2.In altri termini, il giudice tributario ha escluso la propria giurisdizione non già in base alla tipologia delle contestazioni poste dal contribuente, ma a seguito della loro risoluzione incidenter tantum, senza rendere sulle stesse una decisione di merito impugnabile.In conclusione, il ricorso va accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo