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Decreto — n. 4471/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4471/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4471/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17805/2025 R.G. proposto da: So.g.e.t. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca -ricorrente- contro Maria Romana De Filippo -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n.734/2025 depositata il 22/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4471/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione rimasta intimata. P.Q.M Numero registro generale 17805/2025 Numero sezionale 492/2026 Numero di raccolta generale 4471/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese assenza di caso di rigore indigenza processuale non provata carenza di legittimazione spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione rimasta intimata.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17805/2025 R.G. proposto da: So.g.e.t. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca -ricorrente- contro Maria Romana De Filippo -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n.734/2025 depositata il 22/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione rimasta intimata. P.Q.M Numero registro generale 17805/2025 Numero sezionale 492/2026 Numero di raccolta generale 4471/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 12/02/2026 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 17805/2025 Numero sezionale 492/2026 Numero di raccolta generale 4471/2026 Data pubblicazione 27/02/2026