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Decreto — n. 4464/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4464/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4464/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28666/2022 R.G. proposto da : Eugenio Iacona, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giardina -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale d i Caltanissetta - in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Caltanissetta n.3793/2022 depositata il 28/04/2022 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 0

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4464/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : Eugenio Iacona, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giardina -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale d i Caltanissetta - in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Caltanissetta n.3793/2022 depositata il 28/04/2022 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 0

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese materiali da costruzione insufficienza materiale contratto di fornitura di un'opera spese susseguenti invio di una cosa non ordinata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28666/2022 R.G. proposto da : Eugenio Iacona, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giardina -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale d i Caltanissetta - in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Caltanissetta n.3793/2022 depositata il 28/04/2022 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 0