Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4462/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal after association declares withdrawal due to co-obligator's debt settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4462/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal extinguished following the association's formal declaration of withdrawal. The association argued for procedural nullities regarding the lower court's handling of the defense's death and evidence evaluation, but the primary ground for dismissal was the co-obligator's full payment under the 'rottamazione-quater' scheme. Consequently, the court ruled that the litigation purpose was fulfilled, necessitating the extinction of the proceedings with cost compensation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 1 co. da 231 a 252 L. 197/2022: When a co-obligator fulfills tax debts under the simplified settlement procedure, the creditor's withdrawal extinguishes the litigation, requiring the court to declare the case closed with cost allocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinction rottamazione quater scheme co-obligator debt payment procedural withdrawal Cassation Court ruling franchigie fiscali assistenza amministrativa fiscale internazionale tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta interruzione del giudizio ai sensi dell’art.
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta interruzione del giudizio ai sensi dell’art.
Art. 40 D.lgs. 546/1992
360 comma 1 n.4 c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 40 D.lgs. 546/1992, benché a conoscenza della morte del difensore della parte appellata.
Artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all’art.
Art. 1, co. da 231 a 252, L. n. 197 del 2022
Con atto del 7 aprile 2025, la ricorrente ha evidenziato che, in costanza di giudizio, il coobbligato Braghiroli Mauro, ha aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, co. da 231 a 252, L. n. 197 del 2022 (c.d.
art. 40 D.lgs. 546/1992
360 comma 1 n.4 c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 40 D.lgs. 546/1992, benché a conoscenza della morte del difensore della parte appellata.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 65/2019 R.G. proposto da BRAGHI CORSE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 18, presso lo studio dell’avvocato CONDEMI LUIGI (CNDLGU37H15A542I) che la rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA - ROMAGNA n. 1964/2018depositata il 19/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento n. THS047700399/2013 relativo all’anno d’imposta 2008, notificato dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia all’Associazione Sportiva dilettantistica Braghi Corse, venivano disconosciuti i benefici di cui alla legge n. 398/1991 con contestuale accertamento di un reddito imponibile Ires ed Irap pari ad euro 302.076,00, nonché un imponibile Iva pari ad euro 398.766,00, oltre le conseguenti maggiori imposte e sanzioni pari ad euro 122.157,00.

L’Associazione impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Reggio Emilia che, con sentenza n. 484/03/2014 emessa in data 21/10/2014, accoglieva il ricorso del contribuente. Avverso tale sentenza, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna che, con la sentenza n. 1964/2018 pronunciata in data 7/06/2018 e depositata in data 19/07/2018, accoglieva l’appello erariale riformando la sentenza impugnata. Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste in giudizio ma non deposita controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 40 D.lgs. 546/1992, benché a conoscenza della morte del difensore della parte appellata. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n.

3) c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione del medesimo ad opera della parte interessata. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per aver la CTR indicato nella sentenza impugnata le presunzioni gravi, precise e concordanti poste a fondamento del metodo di accertamento adottato dall’Ufficio procedente e per non aver esaminato la prova contraria fornita dal contribuente in primo grado.

Con atto del 7 aprile 2025, la ricorrente ha evidenziato che, in costanza di giudizio, il coobbligato Braghiroli Mauro, ha aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, co. da 231 a 252, L. n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater), corrispondendo per intero le somme dovute. Su queste basi la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, insistendo per la declaratoria di estinzione del presente giudizio, declaratoria che va, sussistendone i presupposti, effettivamente pronunciata, con compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio, compensan