Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Eugenio Iacona, represented by Giuseppe Giardina, filed a recourse against the Regional Tax Commission's decision without subsequently acting to advance the case. The court ruled that this inaction constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28757/2022 R.G. proposto da: Eugenio Iacona, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giardina; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Caltanissetta - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Caltanissetta n. 3794/2022 depositata il 28/04/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 28757/2022 Numero sezionale 489/2026 Numero di raccolta generale 4461/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/02/2026. Federico Lume Numero registro generale 28757/2022 Numero sezionale 489/2026 Numero di raccolta generale 4461/2026 Data pubblicazione 27/02/2026