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Decreto — n. 4441/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 4441/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The proceedings involved Gimab Srl challenging a second-instance tax judgment against the Italian Revenue Agency. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver, extinguishing the case and ordering the mutual cancellation of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day deadline waiver by inaction mutual cost compensation Italian Civil Procedure Code contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
2898/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
2898/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9360/2025 Numero sezionale 483/2026 Numero di raccolta generale 4441/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9360/2025 R.G. proposto da: Gimab Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Maria Angela Rossi, Gianfranco Belleri, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Colangelo -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA LOMBARDIA N. 2898/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9360/2025 Numero sezionale 483/2026 Numero di raccolta generale 4441/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 9360/2025 Numero sezionale 483/2026 Numero di raccolta generale 4441/2026 Data pubblicazione 27/02/2026