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Decreto — n. 4437/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to 40-day silence on proposed judgment under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 4437/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a regional tax commission decision extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory period. Meridional Service Srl filed a request for judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but remained silent for forty days. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and the mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed judgment within the forty-day period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the mutual offset of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed judgment procedure forty-day silence rule tax administrative litigation mutual cost offset renunciation of appeal Code of Civil Procedure indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 16672/2022 Numero sezionale 480/2026 Numero di raccolta generale 4437/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16672/2022 R.G. proposto da: Meridional Service Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfilippo Ceccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Luigi Ragno in Roma, Via del Gesù 62 -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano n.4567/2021 depositata il 21/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 16672/2022 Numero sezionale 480/2026 Numero di raccolta generale 4437/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 16672/2022 Numero sezionale 480/2026 Numero di raccolta generale 4437/2026 Data pubblicazione 27/02/2026