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Decreto — n. 4435/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4435/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4435/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29101/2022 R.G. proposto da : Dino Salvo, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Tedesco del Foro di Bologna (codice fiscale TDS GRG 60S21 F839W - pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it, tel. 051 223536, fax 051 265738) ed elettivamente domiciliato in Milano (MI), cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. Simone Forte del Foro di Napoli (codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D - pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it), indi domiciliato “ex lege” in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’ Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna-Bologna n.573/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4435/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di difesa onorari legali riduzione delle spese giudiziarie spese di gratuito patrocinio accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29101/2022 R.G. proposto da : Dino Salvo, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Tedesco del Foro di Bologna (codice fiscale TDS GRG 60S21 F839W - pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it, tel. 051 223536, fax 051 265738) ed elettivamente domiciliato in Milano (MI), cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. Simone Forte del Foro di Napoli (codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D - pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it), indi domiciliato “ex lege” in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’ Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna-Bologna n.573/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,il