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Decreto — n. 4433/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence by the appellant company.

Numero d'incarto Decreto — n. 4433/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant, Isofit S.r.l., failed to request a ruling within 40 days of the proposed judgment. The court found that this silence constituted a formal waiver of the right to proceed under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was declared void, and procedural costs were offset between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposed judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence extinction of proceedings proposed judgment taxation appeal statutory period contenzioso tributario assoggettamento all'imposta imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.6244/2022 depositata il 22/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 14636/2023 Numero sezionale 478/2026 Numero di raccolta generale 4433/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.6244/2022 depositata il 22/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14636/2023 R.G. proposto da: Isofit S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Forte unitamente all’avvocato Antonio Tripodi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.6244/2022 depositata il 22/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14636/2023 Numero sezionale 478/2026 Numero di raccolta generale 4433/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 14636/2023 Numero sezionale 478/2026 Numero di raccolta generale 4433/2026 Data pubblicazione 27/02/2026