Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence by the appellant company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant, Isofit S.r.l., failed to request a ruling within 40 days of the proposed judgment. The court found that this silence constituted a formal waiver of the right to proceed under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was declared void, and procedural costs were offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposed judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14636/2023 R.G. proposto da: Isofit S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Forte unitamente all’avvocato Antonio Tripodi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.6244/2022 depositata il 22/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14636/2023 Numero sezionale 478/2026 Numero di raccolta generale 4433/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 14636/2023 Numero sezionale 478/2026 Numero di raccolta generale 4433/2026 Data pubblicazione 27/02/2026