Court declares tax appeal inadmissible due to loss of interest after joining the debt cancellation scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal inadmissible because the appellant lost standing after formally joining the debt cancellation scheme. Although the company submitted a declaration of adherence and payment, the court noted an explicit commitment to waive the lawsuit within the same documents. Consequently, the court ruled that the matter was no longer contestable and dismissed the appeal without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 D.L. 148/2017; When a taxpayer joins a debt cancellation scheme and explicitly waives the right to contest the tax assessment, the subsequent loss of interest renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11277/2017 R.G. proposto da : Girotti Impianti S.r.l. , rappresentat a e difes a dall'avvocato Massimo Valenza unitamente all’avvocato Maria Angela Costa -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1121/2016 depositata il 25/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La Girotti Impianti S.r.l. ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR del Veneto, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla società verso l'avviso di accertamento con cui l'agenzia delle entrate aveva rettificato in via induttiva il reddito dichiarato per il 2008.
2. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente deduce di aver aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio e, per l’effetto, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. A sostegno dell’istanza ha depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 del D.L. 148/2017, dichiarando di avere provveduto al pagamento, in unica soluzione, dell’intero importo risultante dovuto nei termini di legge e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Peraltro, va evidenziato che, dalla memoria depositata, dalla documentazione allegata e, in particolare, dall’espresso impegno a rinunciare al ricorso assunto con l’adesione alla cd. rottamazione-bis, emerge il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare questo giudizio da parte del contribuente con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Ne consegue che le spese rimangono a carico di chi le haanticipate e che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrenteil pagamento del cd. doppio contributo unificato (cfr. Cass., Sez. U.,ord. n.19976 del 19 luglio 2024). P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Cos