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Decreto — n. 4338/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4338/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4338/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16922/2022 R.G. proposto da: Maria Paola Petrucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Montali -ricorrente- contro Consorzio Stradale Lido Dei Pini Lupetta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Cammarano unitamente all’avvocato Fabio De Marco -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio- Roma n. 5883/2021 depositata il 22/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4338/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 16922/2022 R.G. proposto da: Maria Paola Petrucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Montali -ricorrente- contro Consorzio Stradale Lido Dei Pini Lupetta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Cammarano unitamente all’avvocato Fabio De Marco -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio- Roma n. 5883/2021 depositata il 22/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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indennità di patrocinio ripetibili spese susseguenti accollo delle spese spese di difesa risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
5883/2021 depositata il 22/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 16922/2022 Numero sezionale 470/2026 Numero di raccolta generale 4338/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16922/2022 R.G. proposto da: Maria Paola Petrucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Montali -ricorrente- contro Consorzio Stradale Lido Dei Pini Lupetta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Cammarano unitamente all’avvocato Fabio De Marco -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio- Roma n. 5883/2021 depositata il 22/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 16922/2022 Numero sezionale 470/2026 Numero di raccolta generale 4338/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti costituite (Petrucci ricorrente e Consorzio controricorrente), mentre nulla è da statuirsi con riferimento all’Agenzia per difetto di attività.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione delle spese del procedimento fra Petrucci e Consorzio. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 16922/2022 Numero sezionale 470/2026 Numero di raccolta generale 4338/2026 Data pubblicazione 26/02/2026