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Ordinanza — n. 4318/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against lower court's dismissal of synthetic audit due to insufficient proof of non-taxable income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4318/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal, quashing the second-instance tribunal's decision that had annulled a tax assessment. The lower court had accepted the taxpayer's argument that unexplained cash deposits could offset the synthetic audit findings without requiring further evidence. The Supreme Court ruled that the taxpayer failed to meet the burden of proving the specific nature and duration of the underlying non-taxable income sources. Consequently, the lower judgment was overturned and remanded for a new trial with proper evidentiary scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 38 D.P.R. n. 600/1973; In synthetic tax audits, the taxpayer bears the burden of proving the existence, amount, and duration of non-taxable income sources to offset assessed amounts, and mere availability of funds is insufficient without documentary corroboration.

Parole chiave

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synthetic tax audit burden of proof non-taxable income cash deposits tax assessment annulment contenzioso tributario inchiesta per sottrazione d'imposta debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973
3, c.p.c., la ricorrente Agenzia censura la nullità della pronuncia del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 38 del Dpr n.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Mediante il secondo strumento di impugnazione introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente Agenzia censura la nullità della pronuncia del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con il quale l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Mediante il secondo strumento di impugnazione introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
art. 2697 c.c
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 16.4.2024, n. 10310
Cass. sez. VI-V, 10.7.2018, n. 18097
Cass. sez. VI-V, 10.7.2018, n. 18097).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Nigro Vito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to Andrea Mifsud del Foro di Milano, che ha indicato recapito Pec; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5685, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 10.10.2016, e pubblicata il 4.11.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. A seguito di richiesta di informazioni rivolta al contribuente, terminata la verifica d’ufficio, l’Agenzia delle Entrate notificava a Nigro Vito OGGETTO: Irpef 2008 - Accertamento sintetico del reddito - Origine della provvista. l’avviso di accertamento n. T9D013D02945/2013, contestando il maggior reddito ritenuto conseguito nell’anno 2008 ai fini Irpef, in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, indicando quali indici rivelatori due appartamenti, tre autovetture (Fiat 500, BMWX6, per tre mesi, e BMW X5 per sei mesi), ed altro, tra cui Euro 49.500,00 attinenti a versamenti bancari non giustificati.

Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.

2. Il contribuente impugnava quindi l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime censure procedimentali e di merito. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo sussistere un’ipotesi di violazione del contraddittorio obbligatorio, ed annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR riteneva non ricorrere un’ipotesi in cui il contraddittorio risultasse obbligatorio, in considerazione dell’anno accertato, ma riteneva illegittimo il ricorso all’accertamento sintetico. Pertanto confermava l’annullamento dell’atto impositivo.

4. L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Mediante il secondo strumento di impugnazione introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente Agenzia censura la nullità della pronuncia del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973 per avere il giudice del gravame ritenuto che la somma di Euro 49.500,00, consistente in versamenti in contanti non giustificati del contribuente sui propri conti correnti, potesse elidere gli esiti dell’accertamento sintetico, senza neppure indagare se si trattasse di redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o costituissero comunque somme di natura non patrimoniale.

2. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto del tutto dirimente la presenza di versamenti non giustificati pari ad Euro 49.500,00 per elidere il reddito sinteticamente accertato, non solo senza accertare che si trattasse di provvista non imponibile, ma senza neppure accertare che tale reddito sia stato utilizzato per sostenere le spese accertate mediante il redditometro, o comunque che risultasse verosimile il suo utilizzo a tal fine, non bastando in proposito neppure la dimostrazione del possesso di redditi esenti, ed occorrendo invece accertare che tali somme “possano essere state utilizzate per coprire le spese componenti il reddito sinteticamente accertato” (ric., p. 32).

3. Si ritiene opportuno esaminare prioritariamente e congiuntamente il secondo ed il quarto motivo di ricorso, perché attingono entrambe le ragioni della decisione indicate dalla CTR, ed appaiono potenzialmente idonei a comportare la definizione del giudizio. 3.1. Invertendo per esigenza logica l’ordine di trattazione delle questioni come esposte nella decisione, scrive il giudice dell’appello che “vista la attestata dallo stesso Ufficio ‘presenza di versamenti in contanti non giustificati’ di Euro 49.500,00 per l’annualità 2008, costituenti le ‘ulteriori fonti reddituali di cui parte ricorrente ha potuto fornire ragione’ cui più latamente si è riferita parte contribuente;” non chiarendo invero la CTR come e dove il contribuente l’abbia fatto, “considerato che il maggior reddito per il 2008 è stato sinteticamente accertato nella misura di € 35.214,25, non possono che essere rigettate le argomentazioni dell’appellante Ufficio” (sent.

CTR, p. 5). 3.2. In sostanza la CTR afferma che avendo avuto il contribuente la disponibilità di somme superiori al reddito sinteticamente accertato, la pretesa fiscale sarebbe illegittima. Questa affermazione, nella sua assolutezza, prima ancora di apparire giuridicamente infondata, risulta logicamente non condivisibile. Di per sé, infatti, qualora nei confronti del contribuente siano state accertate somme riconducibili a versamenti in contanti sui propri conti correnti, si osservi bene, non giustificati , queste somme devono considerarsi componenti incrementative del reddito non dichiarato del contribuente, ma non sono idonee ad escludere l’applicabilità dell’accertamento sintetico.

Infatti risulta corretta la censura secondo cui l’accertamento della disponibilità di una provvista può dimostrare la possibilità di far fronte alle spese contestate mediante il redditometro, e contrastare l’accertamento fiscale, ma a condizione che la parte contribuente dimostri che si tratta di redditi non imponibili, mentre in questo giudizio si tratta pacificamente di versamenti non giustificati. 3.3. La CTR afferma pure, rifacendosi a giurisprudenza della Suprema Corte, che nessun’altra prova deve fornire il contribuente, per contrastare l’accertamento del suo reddito mediante redditometro, se non la dimostrazione che possedeva redditi sufficienti a far fronte alle spese accertate. 3.3.1.

Neppure questo argomento del giudice dell’appello può essere condiviso. Innanzitutto la CTR trascura che, come si è già chiarito, l’accertamento sintetico può essere contrastato dimostrando la disponibilità di un reddito non imponibile, questione che il giudice del gravame invece elude. Non solo, questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire che in tema di accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, il quale deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere, Cass. sez.

V, 16.4.2024, n. 10310 (conf. Cass. sez. VI-V, 10.7.2018, n. 18097). Quale prova contraria non risulta pertanto sufficiente neanche la mera dimostrazione della disponibilità di redditi (non imponibili) sufficienti a sostenere le spese contestate. Neppure su questi profili attinenti alla corretta valutazione della prova contraria il giudice dell’appello si pronuncia. I motivi secondo e quarto risultano pertanto fondati e devono essere accolti.

4. Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con il quale l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto di accogliere la censura della contribuente secondo cui la somma di Euro 49.500,00, costituita da versamenti non giustificati, potesse elidere l’accertamento offrendo giustificazione dei redditi accertati, sebbene trattasi di censura mai proposta dal contribuente; ed il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., mediante il quale l’Amministrazione finanziaria torna a criticare la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame adottato una motivazione meramente parvente, sostenendo che la somma di Euro 49.500,00, consistente in versamenti in contanti non giustificati del contribuente sui propri conti correnti, potesse elidere l’accertamento sintetico, senza neppure indagare se si trattasse di un reddito esente o soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o fosse somma di natura non patrimoniale, rimangono assorbiti.

5. In definitiva devono essere accolti il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia secondaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei princip