Cassation court dismisses appeal on transfer pricing grounds and remands case due to pending settlement negotiations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's and the tax authority's appeals regarding transfer pricing violations, ordering a remand to a new hearing date. Both parties had previously filed separate cassation appeals and counter-appeals concerning the Regional Tax Commission's decision on 2008 tax assessments. The court accepted a joint request to postpone the session because the parties indicated they were engaged in advanced and concrete negotiations to settle the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When parties in a cassation proceeding jointly request a postponement of the hearing due to active settlement negotiations, the court must grant the request and remand the case to a new hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29059/2017 R.G. proposto da HAIER EUROPE TRADING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Tullio Elefante; -ricorrente principale/controricorrente al ricorso (successivo) incidentale-ricorrente in via incidentale condizionata/controricorrente al ricorso incidentale condizionato- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente (successiva) incidentale/controricorrente al ricorso principale-ricorrente in via incidentale condizionata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2085/2017 depositata il 15 maggio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;
●rilevato che: -con ricorso per cassazione notificato in data 20 dicembre 2017, da qualificarsi come principale, la Haier Europe Trading s.r.l. ha impugnato, sulla base di tre motivi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2085/2017 depositata il 15 maggio 2017, con la quale è stato respinto l’appello incidentale da essa proposto avverso la decisione di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, assunta nell’àmbito di una controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento ai fini dell’IRES e dell’IRAP emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’anno 2008, con cui era stata contestata la violazione dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r. in materia di prezzi di trasferimento infragruppo (cd. transfer pricing); - con successivo, autonomo, ricorso per cassazione notificato il 21 dicembre 2017, da qualificarsi come incidentale, l’Agenzia delle Entrate ha anch’essa impugnato la citata sentenza, nella parte in cui ha respinto il proprio appello principale; quest’ultimo ricorso è articolato in otto motivi, il primo dei quali denunciante la nullità della gravata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992; - sia la Haier Trading Europe s.r.l. sia l’Agenzia delle Entrate hanno, inoltre, resistito all’avversa impugnazione con apposito controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi; - la società contribuente ha pure proposto ulteriore controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato dell’Amministrazione; - per la trattazione della causa è stata fissata l’odierna adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; - nel termine di cui al primo comma, secondo periodo, del predetto articolo, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione proposti dalle parti; - con istanza congiunta depositata in data 30 gennaio 2026, le parti hanno chiesto un differimento dell’udienza, dando atto della pendenza di «avanzate e concrete trattative volte a definire la controversia»;
●ritenuto che detta istanza sia meritevole di accoglimento, avuto riguardo a quanto concordemente rappresentato dai contendenti; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributar