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Ordinanza — n. 4312/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection notice, upholding regional court's finding of valid service via doorkeeper.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4312/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Antonino Ridolfo's appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold a tax collection notice served to his doorkeeper. Ridolfo argued the notice lacked proper notification proof and sufficient motivation, while the opposing party contended the service was valid and the document was a binding administrative act. The court ruled that the service via the doorkeeper was legally sufficient and the brief reasoning met the constitutional minimum required for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 139 c.p.c.: A tax collection notice served to a doorkeeper constitutes valid notification, and its binding nature as a ministerial model allows for concise reasoning that satisfies the constitutional minimum for judicial motivation.

Parole chiave

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tax collection notice service by doorkeeper judicial motivation binding administrative act constitutional minimum tax enforcement procedure notification validity corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973
b-bis) del comma 1 dell’art. 60 del d.P.R.
Art. 139 c.p.c.
600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c..
Art. 111, comma 6, della Carta fondamentale
«minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, segnante il limite entro il quale può ancora trovare spazio il sindacato di questa Corte sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, a sèguito della riformulazione dell’art.
Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt.
Art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
111, comma 6, della Carta fondamentale, segnante il limite entro il quale può ancora trovare spazio il sindacato di questa Corte sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art.
Art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012
disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv.
Art. 93, primo comma, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, primo comma, c.p.c. in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
art. 139 c.p
600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c..
art. 118 disp. att. c.p
546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21065/2022
Cass. n. 21065/2022, Cass.
Cass. n. 10692/2024
21065/2022, Cass. n. 10692/2024, Cass.n.
Cass. n. 22246/2024
Cass. n. 8614/2025
22246/2024, Cass. n. 8614/2025).
Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19805/2021 R.G. proposto da RIDOLFO ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfilippo Ceccio; -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Giunta; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI MESSINA, n. 22/21/10 depositata il 7 gennaio 2021; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA 1. Antonino Ridolfo impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina l’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 notificatogli in data 5 dicembre 2015 da Riscossione Sicilia s.p.a. a sèguito del mancato pagamento di tredici cartelle esattoriali, sei delle quali relative a tributi, tasse e contributi. A fondamento dell’esperita iniziativa giudiziaria eccepiva: (a)il difetto di motivazione del predetto avviso; (b)l’omessa notifica delle sei cartelle relative a crediti di natura tributaria e degli atti ad esse prodromici; (c)la decadenza e la prescrizione dall’esercizio dell’azione riscossiva; (d)l’illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi di mora.

2. La Commissione adìta accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato.

3. La decisione di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Messina, che con sentenza n. 22/21/10 del 7 gennaio 2021, in accoglimento dell’appello dell’agente della riscossione, rigettava l’originario ricorso del contribuente, rilevando che le prodromiche cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate, a mezzo del servizio postale, mediante consegna nelle mani del portiere dello stabile del destinatario.

4. Contro questa sentenza Antonino Ridolfo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. Riscossione Sicilia s.p.a. ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c.. 1.1 Si censura l’impugnata decisione per aver ritenuto validamente eseguite le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, avvenute mediante consegna degli atti nelle mani del portiere dello stabile del destinatario, pur in mancanza di prova dell’avvenuta spedizione al destinatario della raccomandata informativa prevista dalle norme surrichiamate. 1.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 1.3 La CTR ha appurato che le cartelle in questione erano state notificate al portiere dello stabile ove è posta l’abitazione del contribuente e che «tale notifica risulta[va] corredata dalle distinte di spedizione delle singole raccomandate inviate senza avviso di ricevimento, così come previsto dall’art. 139, 3[°] comma, c.p.c. (come da documentazione in atti)».

L’impugnata sentenza ha, quindi, accertato in fatto che le raccomandate della cui mancata spedizione si duole la ricorrente erano state, in realtà, regolarmente inviate, onde, sotto questo profilo, la censura si rivela destituita di fondamento; né è possibile, dietro lo schermo della violazione o falsa applicazione di legge, sollecitare un riesame della valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito. 1.4 Per il resto, a prescindere dall’inesattezza del riferimento operato dal collegio regionale all’art. 139, terzo (recte: quarto comma) c.p.c., quel che rileva è l’accertata spedizione delle raccomandate informative «senza avviso di ricevimento». 1.5 Se, infatti, è vero che nel caso in esame trova applicazione la norma speciale recata dalla lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 -inserita dall’art. 37, comma 27, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla legge n. 248 del 2006, e vigente ratione temporis-, la quale deve ritenersi anch’essa richiamata dall’art. 26, ultimo comma, prima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, è nondimeno che, in base a detta norma, qualora la cartella di pagamento sia stata consegnata a persona diversa dal destinatario, il messo è tenuto a dar ne notizia «a mezzo di lettera raccomandata».

Sul tema questa Corte ha ripetutamente affermato che la citata disposizione, come si evince dal suo chiaro tenore letterale, prevede l’invio di una lettera raccomandata ”semplice“, e non con avviso di ricevimento, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, per essere stato consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo allo scopo.

Ne discende che, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente dare prova dell’avvenuta spedizione della detta raccomandata (cfr. Cass.n. 2377/2022, Cass. n. 53/2024, Cass. n. 20144/2025, Cass. n. 24698/2025); prova che, nel nostro caso, la CTR ha accertato essere stata fornita dall’agente della riscossione. 1.6 Emendata in diritto la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nei termini innanzi esplicitati, la censura in scrutinio deve essere respinta.

2. Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e prospettante la violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente. 2.1 Si contesta alla CTR di non aver spiegato le ragioni per le quali l’impugnato avviso di intimazione dovesse ritenersi idoneamente motivato, anche nella parte relativa alla quantificazione degli interessi pretesi, e di essersi limitata a «un’affermazione tautologica, apodittica, oltremodo sintetica ed affatto dimostrativa delle ragioni giuridiche che ne avrebbero determinato il convincimento». 2.2 Il motivo è infondato. 2.3 La Commissione regionale ha affermato che «le osservazioni proposte nel ricorso introduttivo relativamente all’illegittimità dell’atto [era]no da respingere, in quanto tratta[va]si di atto idoneamente motivato, così come previsto dal modello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e ciò anche in riferimento alla misura degli interessi applicati». 2.4 Si coglie in questo passaggio della sentenza il richiamo al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’avviso di intimazione non necessita di una particolare motivazione, costituendo un atto vincolato, redatto in conformità a un modello ministeriale e avente come contenuto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (cfr.

Cass. n. 21065/2022, Cass. n. 10692/2024, Cass.n. 22246/2024, Cass. n. 8614/2025). Pur nella sua stringatezza, il supporto argomentativo della decisione non può, dunque, dirsi meramente apparente, in quanto permette di cogliere le ragioni poste a base del convincimento espresso dai giudici di secondo grado, sì da raggiungere la soglia del cd. «minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, segnante il limite entro il quale può ancora trovare spazio il sindacato di questa Corte sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012 (cfr., sull’argomento, Cass.

Sez. Un. nn. 8053-8054/2014). 2.5 Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, primo comma, c.p.c. in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.

4. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna Antonino Ridolfo a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 2.500 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. Francesco Giunta, procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdell