Cassation appeal dismissed because appellant failed to challenge all independent grounds supporting the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ida Benucci against a Regional Tax Commission decision regarding tax collection notices. The lower court rejected the appeal on two independent grounds: the procedural inadmissibility due to prior notifications and the lack of specific evidence regarding document conformity. The appellant challenged only one of these rationes decidendi, failing to address the other sufficient ground for the decision's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; When a lower court decision rests on multiple independent rationes decidendi, the cassation appeal must challenge all of them, and the appeal is inadmissible if it fails to substantiously contest every supporting reason.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14725/2021 R.G. proposto da : BENUCCI IDA,elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. Franco Muratori che la rappresenta e difende con l’avv. Riccardo Contardi, per procura speciale a margine delricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3731del 2020 depositata i l 25 novembre 2020 , non notificata .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal Consigliere DanielaMarconi. FATTI DI CAUSA 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente Ida Benucci dell’intimazione di pagamento n. 09720169052930807000 emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione,ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per la somma di euro 635.716 in relazione a diverse cartelle di pagamento e a due avvisi di addebito.
2. La CTP di Roma aveva parzialmente accolto il ricorso in relazione a due cartelle di pagamento, riconoscendo l’intervenuta prescrizione del credito, ed aveva rigettato tutte le altre doglianze della contribuente che aveva, fra l’altro, lamentato l’omessa produzione da parte dell’Ufficio della documentazione relativa alla notificazione di alcune cartelle e avvisi di accertamento e disconosciuto la conformità all’originale di quella relativa a tutti gli altri atti prodromici.
3. La CTR del Lazio, adita dalla contribuente in appello, aveva respinto il gravame sottolineando, in particolare, che l’intimazione di pagamento impugnata era stata preceduta da due intimazioni, rispettivamente in data 30.4.2010 e in data 17.11.2015 , relative alle stesse cartelle e avvisi di accertamento non impugnati con la conseguente preclusione dell’impugnazione volta a far valere vizi della notificazione degli atti presupposti.
4. Avverso la sentenza della CTR lacontribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi a due motivi, e l’A genzia delle Entrate Riscossione si è difesa depositando controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2712 e 2719 c.c. sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il disconoscimento, ai sensi dell’ art. 2719 c.c. , della documentazione relativa alle notifiche degli atti sottesi all’intimazione di pagamento oggetto di causa in ragione della sua genericità senza avvedersi del fatto che lo aveva operato avanzando dubbi sull’esistenza dell’originale e che, pertanto, non le era richiesto alcun onere di specifica prospettazione delle difformità rilevate.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provate le notifiche di alcune cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento nonostante l’eccezione sollevata in ordine alla mancata produzione in giudizio della relativa documentazione.
3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili per carenza di interesse non avendo la contribuente impugnato la sentenza della CTR sotto il profilo dell’ulteriore ratio decidendi su cui si fonda, autonoma e di per sé sufficiente a giustificare la decisione. 3.1. Le censure non tengono conto, infatti, che la sentenza impugnata poggia su una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto dei motivi di appello e si appunta solo sulle argomentazioni della sentenza relative all’inammissibilità del disconoscimento e all’accertamento della ritualità della notificazione degli atti presupposti senza scalfire la ratio decidendi espressa con riferimento all’inammissibilità dell’impugnazione dell’intimazione sotto entrambi i profili. 3.2.
La CTR , dopo aver respinto i motivi di appello relativi al disconoscimento e alla mancata produzione dei documenti relativi alla notifica di alcuni degli atti presupposti, nella parte conclusiva della motivazione ha testualmente affermatoche “ Deve conclusivamente rilevarsi che prima della notifica avvenuta in data 16.1.2017 della intimazione di pagamento in esame, alla contribuente risultano notificate due precedenti intimazioni rispettivamente sotto le date del 30.4.2010 e del 17.11.2015. Con la conseguenza che eventuali vizi ravvisabili nella notifica sia degli avvisi di accertamento sia delle cartelle di pagamento dovevano essere fatti valere, in forza di quanto disposto dall’art. 19 comma terzo d. lgs. 546/1992 in sede di impugnazione delle ora ricordate intimazioni di pagamento.” 3.3.
Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dalla Corte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985 del 2019; Cass. n. 10815 del 2019; Cass.
SU 34476 del 2019). 3.4. In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenza con riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisione senza averle utilmente censurate tutte. Ed è, quindi, priva di interesse ad impugnare solo la ragione fondatasull’ erronea applicazione della disciplina del disconoscimento o sull’erronea valutazione del materiale probatorio relativo alle notifiche, senza aver utilmente censurato la parte della motivazione fondata sull’inammissibilità dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento sotto il profilo della ritualità del procedimento di notificazione degli atti presupposti.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
6. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20.02.2020, n. 4315). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Ida Benucci al pagamento a favore dell’Agenzia delle EntrateRiscossione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.100 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per