Italian tax court rejects appeal, confirming five-year prescription limits for tax penalties and interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that confirmed tax liabilities while excluding penalties and interest due to the five-year prescription period. The Agency argued that a general ten-year prescription rule should apply to tax penalties and interest, but the court rejected this claim. The decision upheld the specific five-year limitation established for tax-related sanctions and interest, ruling that the lower court correctly applied the special statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 comma 3 d.lgs. 472/1997; Art. 2946 c.c.; Art. 2948 c.c.: Tax penalties and interest are subject to a five-year prescription period, overriding the general ten-year rule for non-judicial debt collection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21580/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro MARROCCOGIAMPIERO -intimato- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n.1755/2024, depositata il 14/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1.L’Amministrazione finanziaria ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia in controversia attinente alla impugnazione di intimazione di pagamento emessa nei confronti di Giampiero Marrocco, ha confermato la pretesa impositiva solo relativamente ai tributi, escludendo sanzioni ed interessi perché prescritti per il decorso del termine quinquennale. 2.Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3, c.p.c. la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., deducendo che, con riguardo all a prescrizione degli importi dovuti dal contribuente a titolo di sanzioni e interessi, relativi al credito riportato nell’atto di intimazionedi pagamento impugnata, l’attività dell’agente della riscossione sarebbe soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c.; sarebbe pertanto erronea, ed emessa in violazione della predetta norma di diritto, la sentenza della CGTdi II Grado del Lazio che ha applic ato , ai crediti tributari aventi ad oggetto le sanzioni e gli interessi,il termine di prescrizione quinquennale.
2. Il motivo è infondato. 2.1. Per ormai consol idato orientamento di legittimità « In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, cos̀ come previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997» ( Cass. Sez. VI, 26 agosto 2024 , n. 23099 ; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099). 2.2.
Tale principio trova radici nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 23397/2016), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 c.c. ; principio, questo, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez.
V, 2 ottobre 2000, n. 12989).
3. E, in tema di interessi per obbligazioni tributarie, è costante affermazione di questa Corte che la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - debba necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, num. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali. (Cass. Sez. 5, 11/08/2025, n. 23052, Rv. 675508 – 01 ; Cass. Sez. 6, 08/03/2022, n. 7486, Rv. 664137 –01; Cass. Sez. 5, 24/01/2023, n. 2095, Rv. 666756 –02).
4. La Corte di secondo grado si è uniformata ai richiamati principi.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite, in assenza di attività difensiva da parte del contribuente intimato. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggion. 115, art. 13 comma 1- quater (Cass. 29/01/2016, n.1778). P.Q.M La Corte rigetta i