Italian Court dismisses tax authority's appeal on amortization costs, allowing deduction of know-how fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal regarding amortization expenses but allowed the taxpayers' claim for know-how fees. The authority argued these costs lacked certainty and relevance to business operations, while the taxpayers contended they were essential for their commercial success. The court ruled that the lower court erred in rejecting the know-how deduction, ordering a retrial to verify the specific benefits derived from the intellectual property services.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986; In the context of corporate income tax, the principle of relevance of deductible costs is derived from the concept of business income and requires linking expenses to the exercise of entrepreneurial activity, excluding those in a sphere foreign to it, without any assessment of potential or indirect utility, as costs can be incurred even without economic advantage, and the judgment on relevance is qualitative rather than quantitative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1727 / 20 17 R.G. propost o da : Partesa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di Partesa Adriatico s.r.l., e Heineken Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Mario Martinelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma alla via Luisa di Savoia n. 18; –ricorrenti – AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 1727/2017a.c.12 /12/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA – SEZ. DISTACCATA DI FOGGIA , n. 1398 / 20 16 , depositatain data 6 / 6 /20 16 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 ; Fatti di causa In data 22 luglio 2010, a conclusione di una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti della Partesa Adriatico s.r.l., società successivamente fusa nella Partesa s.r.l., fu emesso un processo verbale di constatazione (“PVC”) recante due rilievi: costi per “corporate k now - how fee” ritenuti indeducibili per mancanza dei requisiti di certezza e di inerenza, pari ad euro 70.220, con conseguente recupero Ires, Irap ed indetraibilità dell’Iva; quote di ammortamento dell’avviamento, ritenute indeducibili per mancanza del requisito della certezza, pari ad euro 357.620.
In data 11/11/2011, l’ufficio notificò a Partesa s.r.l. (allora Partesa Adriatico s.r.l.), consolidata, e a Heineken Italia s.p.a., consolidante (d’ora in avanti, anche “le contribuenti”), l’avviso di accertamento per la ripresa dell’Ires in relazione all’anno 2006 e notificò alla sola Partesa s.r.l. l’avviso di accertamento per la ripresa Irap e Iva con riferimento allo stesso anno d’imposta. r.g. n. 1727/2017a.c.12 /12/2025 Cons. est. Angelo Napolitano I ricorsi avverso i detti avvisi di accertamento furono riuniti dalla C.T.P. di Foggia, e da questi integralmente accolti.
La C.T.R. territoriale accolse l’appello dell’ufficio solo in relazione alla indeducibilità dei costi per know-how, rigettandolo con riferimento alla indeducibilità delle quote di ammortamento. Avverso il capo di sentenza di appello sfavorevole, le contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il sostituto P.G., nella persona della dott. Claudia Pedrelli, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti.
Le contribuenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione Si deve, preliminarmente, rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’Agenzia delle Entrate, per difetto di specificità. Esso, infatti, si rivela circostanziato, puntuale e contiene precisi riferimenti alle allegazioni documentali. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 109 Tuir – d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, le contribuenti censurano la sentenza impugnata deducendo che all’epoca dei fatti, fino alla fusione sopraggiunta nel 2013, la Partesa Adriatico s.r.l. era controllata al 100% dalla Partesa s.r.l., a sua volta interamente controllata dalla Heineken Italia s.p.a., capofila italiana delle società appartenenti al gruppo birraio Heineken.
Partesas.r.l., all’epoca, aveva funzioni di holding operativa di gestione di un gruppo di società (allora circa 15 società operative) tutte operanti, come la Partesa Adriatico s.r.l., nel campo del commercio r.g. n. 1727/2017a.c.12 /12/2025 Cons. est. Angelo Napolitano all’ingrossoe al dettaglio di birre e altre bevande, ciascuna nel proprio territorio di riferimento. La casa madre olandese Heineken International B.V. mette a disposizione di ciascuna società operativa del gruppo il know-how acquisito e sviluppato, dietro pagamento di una provvigione (“fee”) pari allo 0,4% del fatturato al netto delle vendite infragruppo (“Realized Sales Proceeds”) consolidato di ciascuna Op.Co. (Operating Company).
Tale organizzazione è trasfusa nel Corporate Know-How Agreement del 22 gennaio 2003 tra Heineken International B.V. e Heineken Italia s.p.a., in particolare nell’art.5, trascritto in ricorso. L’oggetto del contratto è il know-how aziendale che la casa madre mette a disposizione di tutte le controllate di Heineken Italia s.p.a., inclusa la Partesa Adriatico s.r.l., cioè l’odierna Partesa s.r.l. Ai fini del contratto, l’intero gruppo di società italiane facenti capo ad Heineken Italia s.p.a. è considerato come un’unica “Op.Co.” in relazione a tutte le attività svolte sul mercato italiano da tutte le società da essa controllate, sicché l’art. 5 delcontratto prevede che Heineken International B.V. addebiti ad Heineken Italia s.p.a. un know-how Fee calcolato sul fatturato consolidato di quest’ultima, che comprende anche il business distribuzione, facente capo a Partesa s.r.l. ed alle società all’epoca sue controllate, tra le quali la allora Partesa Adriatico s.r.l.
Ne consegue che il fatturato consolidato della Op.Co. su cui era commisurato il know-how fee era costituito dalla sommatoria dei fatturati individuali di Heineken Italia s.p.a. e di tutte le società Partesa, al netto delle vendite infragruppo. Per Heineken Italia s.p.a., dunque, era sorta l’esigenza gestionale e fiscale di riaddebitare alle società operanti nel settore della distribuzione la quota parte di know-how fee riferibile al fatturato r.g. n. 1727/2017a.c.12 /12/2025 Cons. est. Angelo Napolitano realizzato da tali società, altrimenti Heineken Italia s.p.a. avrebbe sopportato per intero un costo solo in parte inerente ai propri ricavi.
Tale riaddebito avveniva per il tramite di Partesa s.r.l. come comprovato dallo scambio di lettere tra Heineken Italia s.p.a. e Partesa s.r.l. A sua volta, Partesa s.r.l., essendo all’epoca una società holding, provvedeva a riaddebitare a ciascuna società controllata (compresa la Partesa Adriatico) la quota parte di know-how fee relativa al fatturato ad essa riferibile, come risulta dagli accordicontrattuali allora vigenti, ed in particolare nello scambio di lettere tra Partesa s.r.l. e Partesa Adriatico s.r.l., allora denominata Partesa Puglia s.r.l., con cui Partesa s.r.l., richiamate le modalità di calcolo del know-how fee, addebitato da Heineken International B.V. ad Heineken Italia s.p.a. (pari allo 0,4% dei Realized Sales Proceedsconsolidati di ciascuna società operativa), chiarisce che, a partire dall’1 gennaio 2003, Partesa s.r.l.
è tenuta a riaddebitare a Partesa Adriatico s.r.l. la quota parte del know-how fee addebitatale da Heineken Italia s.p.a. riferibile ai Realized Sales Proceedsrealizzati da Partesa Adriatico s.r.l. Il riaddebito del costo per know-how alla società operativa Partesa Adriatico s.r.l. (ora, dopo la fusione, Partesa s.r.l.) avveniva, dunque, secondo criteri predeterminati, certi, sicché la sentenza impugnata è censurata per aver violato l’art. 109, comma 1, Tuir sulle condizioni di deducibilità dei costi di esercizio.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio riguardante la prova dei requisiti di certezza ed inerenza, in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c.”, le contribuenti censurano la sentenza impugnata per non aver esaminato l’ampio materiale probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza ed inerenza per la deducibilità del know-how fee. r.g. n. 1727/2017a.c.12 /12/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 2.1.I due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, va definita come una relazione tra due concetti –la spesa (o il costo) e l'impresa - sicché i l costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tantoper la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componentedi reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili ( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4041del 27/02/2015, Rv. 634740 - 01).
Inoltre, sempre questa Corte ha affermato che in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricavadalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, co m ma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibilie ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compierealcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 450 del 11/01/2018, Rv. 646804 - 01) ; e che i n tema di redditi di impresa, il controllo del fisco sull'inerenza dei costi d'impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelteimprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed r.g. n. 1727/2017a.c.12 /12/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano evidente "ictu oculi" (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 2224 del02/02/2021, Rv. 660447 -03). Orbene, come già si è espressa Cass., n. 1449/2022,in una fattispecie analoga, la sentenza impugnata non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, sicché si impone la cassazione della stessa con rinvio al giudice di merito affinché esamini la documentazione, anche contrattuale,prodotta dalle odierne contribuenti a sostegno delle loro difese e verifichi la certezza ed inerenza dei costi sostenuti tenendo conto della loro precisa determinazione e della loro ragionevole attinenza a servizi materiali e immateriali di know-how erogati dalla casa madre e ribaltati proporzionalmente a cascata sulla (allora) Partesa Adriatico s.r.l., considerando anche il peculiare oggetto (principalmente birra)della sua attività di commercializzazione e come il know-how, prestato in un settore economico come quello in cui operano le contribuenti, possa qualificare il prodotto commercializzato rispetto a quelli della stessa tipologia merceologica commercializzati da imprese concorrenti (così accertando l’esistenza di un ef fettivo vantaggio, inteso nel senso di un apprezzabile apporto conferito dal know-how aziendale a fronte dei costi sostenuti, secondo le indicazioni di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19001 del 06/07/2021, Rv. 661806-01, e di Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 8001 del 22/03/2021, Rv. 660780- 01).
3. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso determina l’assorbimento dei restanti.
4. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla CGT-2 della Puglia, sezione distaccata di Foggia, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso , assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata erinvia la causa, anche per le spese, alla r.g. n. 1727/2017a.c.