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Ordinanza — n. 4269/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute extinguished due to cessation of subject matter after agreement reached.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4269/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished without ordering cost allocation. The Agenzia delle Entrate and the taxpayer, Elisabetta Canton, had both requested the judgment's termination following a payment agreement under D.L. n. 119/2018. The court ruled that since the subject matter ceased to exist due to this settlement, the proceedings terminated automatically under Article 46 of D.Lgs. n. 546/1992.

Regesto Legislator

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Art. 46 D.Lgs. n. 546/1992; When the subject matter of a tax dispute ceases to exist due to a settlement or agreement between the parties, the court must declare the litigation extinguished without allocating costs.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment cessation of subject matter settlement agreement cost allocation waiver D.Lgs. 546/1992 tax dispute termination procedural extinction opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 46 of D.Lgs. n. 546/1992
Viste le istanze dell’Agenzia delle Entrate e della contribuente, volte ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio; P.Q.M Letto l’art. 46 del d.lgs.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2298 / 20 17 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa, ex lege , dall’A vvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Elisabetta Canton(C.F. CNTLBT77R53G224T), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 2298/2017a.c.12 /12/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Gioia Vanzan e Marco Mossa, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Rocco Manzi in Roma, alla via Nizza n. 78; -controricorrentee ricorrente incidentale- Avverso lasentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, n.777/31/2016, depositata in data 15 / 6 /20 16 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 ; RITENUTO CHE: Con nota del 3.12.2020 la Direzione Provinciale di Padovadell’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la Sig.ra Canton ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L.n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento delladefinizione; non si rientra nei casi di esclusione dalla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; si deve dichiarare l’estinzione per cessata materia del contendere, senza che occorra regolare le spese, visto che esse restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

Viste le istanze dell’Agenzia delle Entrate e della contribuente, volte ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio; P.Q.M Letto l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, La Corte dichiara l’estinzionedel giudizio. Così deciso in Roma, nella