Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit on December 16, 2025.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit on December 16, 2025. The underlying dispute involved a tax authority's classification of a prefabricated warehouse as category D/7 rather than E/1, a position the lower courts had upheld. Because the plaintiff voluntarily abandoned the appeal, the court dismissed the case and ordered the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the plaintiff's formal withdrawal, excluding the application of the fine for non-victorious parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 448/2025 R.G. proposto da: Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentatae difesa dall' A vvocato Federica Romana Fantuzzi unitamente all’avvocato Massimo Campailla -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Toscana n.661/2024 depositata i l 21/05/2024 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Fabio Di Pisa. FATTI DI CAUSA 1. La controversia concerne il classamento catastale di un capannone prefabbricato, adibito a stoccaggio di merci (attività logistica) e ubicato nel compendio dell’Interporto Toscano “Amerigo Vespucci” nel Comune di Collesalvetti. Con dichiarazione DOCFA la società ha proposto l’attribuzione della categoria E/1, con rendita di euro 110.080,00, deducendo la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del bene in quanto inscindibile dal complesso interportuale.
L’Ufficio – con avviso di accertamento n. LI0024654/2017 –ha, invece, attribuito la categoria D/7, confermando la rendita e ritenendo il capannone autonomamente utilizzabile e locabile a terzi, nonché non strettamente strumentale al servizio pubblico di trasporto.
2. La CTP di Livorno, con sentenza n. 50/2021, rigettava l’impugnazione proposta avverso il predetto avviso dalla società contribuente, ritenendo corretto il classamento in D/7. La CGT di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 661/2024, confermava la decisione, evidenziando che la categoria E/1 è riservata esclusivamente ad immobili strettamente funzionali al servizio di trasporto, che il capannone presenta autonomia funzionale e reddituale e che, pur insistendo in un interporto volto al perseguimentodi interessi pubblici, esso era potenzialmente produttivo di reddito ed andava, quindi, censito nel gruppo D.
2. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso, illustrato con successiva memoria.
3. In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. parte contribuente formulava istanza di decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto che la società ricorrente ha depositato in data 16 dicembre 2025 rinunzia al ricorso, ritualmente accettata dall’Agenzia delle entrate (come da nota di deposito in atti), con richiesta di compensazione delle spese di lite.
2. Ne consegue per va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.
3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 dicembre 2025 Il Presidente NGELO ATTEO OCCI