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Ordinanza — n. 4258/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court ruled withdrawal extinguishes proceedings without penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4258/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., had previously challenged a tax agency decision regarding the cadastral classification of a logistics area. Since the client voluntarily abandoned the case, the court ruled that no further proceedings or financial penalties were necessary.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the proceedings, excluding the application of the contribution unificato penalty for the losing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings contribution unificato penalty cadastral classification dispute tax agency litigation non attribuzione a una zona zona comunale residua cambiamento di destinazione di zona edificabile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. parte contribuente formulava istanza di decisione.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 480/2025 R.G. proposto da: Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Federica Romana Fantuzzi unitamente all’avvocato Massimo Campailla -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall ’ Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Toscana n.662/2024 depositata i l 21/05/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Fabio Di Pisa FATTI DI CAUSA 1. La controversia concerne il classamento catastale di una porzione di area non asfaltata, al momento del sopralluogo inutilizzata, di mq. 6350 ubicata nel complesso di attività logistica denominato 'Interporto Vespucci» nel Comune di Collesalvetti. Con dichiarazione DOCFA del 14 giugno 2016 la società proponeva l’attribuzione della categoria E/1 (“Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei”), assumendo che, per il solo fatto di essere inserita nel compendio interportuale e funzionale al ciclo di carico, scarico e deposito delle merci, l’area fosse priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto al complesso.

L’Agenzia delle entrate con avviso di accertamento n. LI0029561/2017, rettificava la proposta, attribuendo la categoria D/8 (“fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale”) e una rendita pari ad euro 2.200,00, sulla base della relazione di stima da cui risultano la suscettibilità dell’area ad un autonomo sfruttamento economico, il collegamento alla zona OMI D1 e la conseguente valutazione a valori di mercato delle aree a destinazione produttiva.

2. La CTP di Livorno, con sentenza n. 81/2021, rigettava l’impugnazione proposta avverso il predetto avviso dalla società contribuente, ritenendo che l’area, per caratteristiche e potenzialità di sfruttamento economico, fosse dotata di autonomia funzionalee reddituale e dovesse, quindi, essere censita in categoria D/8. La CGT di secondo grado della Toscana, Sez. 4, con sentenza n. 662/2024 ha confermato la sentenza di primo grado, evidenziando che la categoria E/1 è riservata ad immobili ed aree strettamente strumentali al servizio di trasporto e non potenzialmente produttivi di reddito e che la porzione oggetto di causa –suscettibile di un proprio valore economico –andava correttamente classata nel gruppo D.

2. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso, illustrato con successiva memoria.

3. In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. parte contribuente formulava istanza di decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto che la società ricorrente ha depositato in data 16 dicembre 2025 rinunzia al ricorso, ritualmente accettata dall’Agenzia delle entrate (come da nota di deposito in atti), con richiesta di compensazione delle spese di lite.

2. Ne consegue per va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 dicembre 2025 Il Presidente NGELO ATTEO OCCI