Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declared case extinguished with expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the case. The appellant, Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., had previously challenged a tax authority decision regarding the cadastral classification of a warehouse facility. Since the client voluntarily abandoned the litigation, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive ruling on the cadastral category dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the party's withdrawal, precluding the application of the fine for the contributed sum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.485/2025 R.G. proposto da : Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Romana Fantuzzi unitamente all’avvocato Massimo Campailla -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Toscana n.664/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Fabio Di Pisa FATTI DI CAUSA 1.
La controversia concerne il classamento catastale di una porzione di manufatto in pannelli prefabbricati, adibito a magazzini ed uffici al servizio di complessi produttivi (attività logistica), ubicato nella zona nord-ovest del complesso denominato “Interporto Vespucci” nel Comune di Collesalvetti. Con dichiarazione DOCFA la società ha proposto l’attribuzione della categoria E/1 (“Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei”), sul presupposto che, per la mera collocazione nel compendio interportuale e la correlazione alle attività di carico, scarico e deposito delle merci, il cespite dovesse ritenersi privo di autonomia funzionale ereddituale e, quindi, classificabile nel gruppo E. L’Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale –Territorio di Livorno, con avviso di accertamento catastale n. LI0024645/2017, rettificava la proposta, ripristinando la categoria D/8 e la rendita già validata con precedente classamento , in ragione dell’assenza di interventi edilizi idonei a mutare le caratteristiche del bene e della sua potenziale attitudine a produrre reddito, n quanto magazzino ed uffici a servizio di attività logistiche.
2. La CTP di Livorno rigettava l’ impugnazione della contribuente avverso il predetto avviso, ritenendo che l’unità immobiliare presentava un proprio valore economico e sia, quindi, potenzialmente produttiva di reddito. La CGT di secondo grado della Toscana, Sez. 4, con sentenza n. 664/2024 confermava la pronunzia di primo grado, evidenziando che la categoria E era riservata a immobili strettamente strumentali al servizio di trasporto, con esclusione di magazzini, capannoni, autosilos, parcheggi ed altri immobili suscettibili di autonoma utilizzazione economica, e che, nel caso di specie, il cespite, per le sue caratteristiche, doveva essere censito in categoria D/8.
3. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso, illustrato con successiva memoria.
4. In seguito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. parte contribuente formulava istanza di decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto che la società ricorrente ha depositato in data 16 dicembre 2025 rinunzia al ricorso, ritualmente accettata dall’Agenzia delle entrate (come da nota di deposito in atti), con richiesta di compensazione delle spese di lite.
2. Ne consegue per va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.
3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 dicembre 2025 Il Presidente NGELO ATTEO OCCI