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Ordinanza — n. 4252/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows taxpayer's appeal, quashing lower court's award of litigation costs due to virtual non-merger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4252/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a second-instance judgment that awarded litigation costs to the tax authority. The taxpayer argued that the lower court incorrectly applied the principle of virtual non-merger, failing to recognize that the tax office's self-annulment of the assessment extinguished the dispute's subject matter. The Court agreed, ruling that since the tax office's withdrawal caused the cessation of the controversy, the taxpayer could not be held liable for the costs, and ordered a compensation of expenses for both procedural degrees.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992: When a dispute ceases due to the opposing party's self-annulment, the principle of virtual non-merger applies, precluding the attribution of litigation costs to the taxpayer as the causal link for the process's necessity is broken.

Parole chiave

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virtual non-merger litigation costs tax authority self-annulment cessation of controversy causal link compensation of expenses spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
4 c.p.c., violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nonché la falsa applicazione dell’art.
Art. 46 d.lgs. n. 546/1992
546/1992, nonché la falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.
Art. 92 c.p.c.
546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., in quanto erroneamente il giudice di appello ha ritenuto di ravvisare una soccombenza dell’odierna ricorrente, onerandola delle spese del grado, ascrivendola al rigetto della accessoria richiesta di condanna dell’ufficio erariale alla refusione delle spese del giudizio.
Artt. 338 e 336 c.p.c.
4 c.p.c., violazione degli artt. 338 e 336 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, pur dichiarando l'estinzione del giudizio di secondo grado, aveva manutenuto ferma la condanna della contribuente al pagamento delle spese di lite di quel grado, suscettibile di passaggio in giudicato.
Artt. 88 e 92, II co., c.p.c.
546/1992, nonché la falsa applicazione degli artt. 88 e 92, II co., c.p.c. per non avere il giudice di secondo grado, ravvisato la sussistenza della soccombenza virtuale della contribuente, a seguito dell’annullamento in autotutela, intervenuto in appello.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
4 c.p.c., violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nonché la falsa applicazione dell’art.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
546/1992, nonché la falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.
art. 92 c.p
546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., in quanto erroneamente il giudice di appello ha ritenuto di ravvisare una soccombenza dell’odierna ricorrente, onerandola delle spese del grado, ascrivendola al rigetto della accessoria richiesta di condanna dell’ufficio erariale alla refusione delle spese del giudizio.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023
Cass. Sez. 3, 14/07/2003, n. 10998
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5554/2025 R.G. proposto da : Sabrina Bernardi, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Federico -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n. 5643/2024depositata il 16/09/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Fabio Di Pisa. FATTI DI CAUSA 1.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, pronunziando sulla impugnazione avverso un avviso di liquidazione tassa di registro atto giudiziario, con sentenza n.3739/2022 ritenuto l’atto correttamente motivato in quanto contenente le prescritte indicazioni, escludendo la necessità di allegazione dell’atto in quanto la ricorrente era stata parte del procedimento esecutivo quale creditore, rigettava il ricorso proposto dalla contribuente Sabrina Berardi, disponendo la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 300,00.

2. La CG-2 Lazio, con la pronunzia n. 5643/2024, depositata in data 16 settembre 2024, premesso che l’ufficio aveva provveduto, nelle more, all’annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione n. 2016/003/EM/000011991/0/001 con richiesta di compensazione delle spese di lite dichiarava estinto il giudizio e su presupposto che andava rigettata la richiesta della contribuente di declaratoria di soccombenza virtuale a carico dell’Ufficio (con condanna alle spese di lite), in ragione della “soccombenza sul motivo relativo alla liquidazione delle spese” della parte appellante poneva a carico della contribuente le spese di lite.

3. Sabrina Bernardi ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di Agenzia delle Entrate per la cassazione la sentenza suindicata.

4. L’ Ufficio resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nonché la falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., in quanto erroneamente il giudice di appello ha ritenuto di ravvisare una soccombenza dell’odierna ricorrente, onerandola delle spese del grado, ascrivendola al rigetto della accessoria richiesta di condanna dell’ufficio erariale alla refusione delle spese del giudizio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 338 e 336 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, pur dichiarando l'estinzione del giudizio di secondo grado, aveva manutenuto ferma la condanna della contribuente al pagamento delle spese di lite di quel grado, suscettibile di passaggio in giudicato.

3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nonché la falsa applicazione degli artt. 88 e 92, II co., c.p.c. per non avere il giudice di secondo grado, ravvisato la sussistenza della soccombenza virtuale della contribuente, a seguito dell’annullamento in autotutela, intervenuto in appello.

4. Per ragioni di ordine logico va esaminata preliminarmente la censura riguardante il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza di una “soccombenza virtuale” dell’ufficio. 4.1. Orbene essendo sottratta all'ambito del devoluto in sede di legittimità, sulla base dei motivi di ricorso della contribuente, la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale perciò è coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., va ulteriormente evidenziato come spetti al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza c.d. virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, cosa che non si evince nel caso di specie.

In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass.

Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023). Quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese del giudizio soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell'attribuzione della qualità di soccombente, attraverso il riscontro dell'astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. 3, 14/07/2003, n. 10998). 4.2. Nel caso in esame non pare, per vero, censurabile la decisione dei giudici di appello che hanno ritenuto non configurabile una soccombenza virtuale dell’ufficio valutati una serie di elementi fattuali emersi quali:

“la estrema complessità, controvertibilità e singolarità della vicenda, oggetto di giurisprudenza oscillante e per la quale solo da ultimo in data 29.07.2022 è intervenuta la circolare di chiarimento n. 30/2022”. Ne discende che il terzo motivo deve essere rigettato, sollecitandola parte contribuente una inammissibile rivisitazione in fatto di tale profilo , dovendosi, quindi,confermare, sul punto, la sentenza impugnata.

5. Osserva questa Corte che il ragionamento dei giudici di appello in punto di statuizione di condanna della contribuente al pagamento delle spese di appello è viziato in diritto in quanto l’avere escluso la soccombenza virtuale dell’ufficio (negandosi, quindi, la condanna alle spese dello stesso) non poteva determinare una “soccombenza” del contribuente. 5.1. Invero ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo. 5.2.

Nel caso in esame l’annullamento in sede di autotutela ha implicato la cessazione dalla materia del contendere dipendente dalla carenza sopravvenuta di interesse ad agire, con la necessità – esclusa l’ipotesi soccombenza virtuale - di procedere alla c ompensazione delle spese di giudizio, che non potevano, in ogni caso, essere poste a carico del contribuente in ragione del principio di causalità, non essendo alla stessa imputabile la pendenza del contezioso de quo.

6. Le suddette argomentazioni conducono, quindi, all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata. 6.1. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non occorrendo accertamenti fattuali, in quanto i giudici di merito, esclusa l’ipotesi di soccombenza virtuale, avrebbero dovuto procedere alla compensazione delle spese del doppio grado, statuizione che può essere adottata in questa sede. 6.2. Vertendosi in ipotesi di cessata materia del contendere e valutato anche l’esito del giudizio, appaiono sussistere i presupposti di legge per compensare anche le spese di questo grado di giudizio. P.Q.M accoglie i primi due motivi ricorso, rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese del primo e del secondo grado di giudizio. Di