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Ordinanza — n. 4251/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against Regional Tax Commission, ruling private postal notification of tax assessment valid under 1999 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4251/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the City of Catania against the Regional Tax Commission's decision. The lower court had dismissed the appeal, claiming the 2004 tax assessment notice was invalid because it was sent by a private postal operator with a basic license. The court reversed this, holding that such notifications for tax acts were valid even if performed by operators with only a standard license during that specific period. Consequently, the cassation judgment quashed the lower court's ruling and remanded the case for a new examination of the merits.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 261 del 1999; art. 4: notifications of tax acts by private postal operators with a standard license are valid and effective, contrary to the lower court's finding of non-existence.

Parole chiave

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tax assessment notification private postal operator validity of act d.lgs. 261/1999 remand to regional commission administrative procedure postal service license notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 261 del 1999
ha rigettato l’appello dell’odierno ricorrente, confermando la sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni: - le notifiche riferite ad atti notificati prima del 10 settembre 2017 nella vigenza del d.lgs. n. 261 del 1999, successivamente abrogato l.
l. n. 124 del 2017
58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art.
d.lgs. n. 58 del 2011
261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso il comune di Catania prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del d.lgs.
art. 327, primo comma c.p.c.
Il ricorso è stato notificato il 3 settembre 2020, come risulta dalla certificazione del difensore, apposta in calce al ricorso, nonché dalle copie delle notifiche effettuate a mezzo PEC allegate, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 25521/2020
124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (Cass., Sez. 5, n. 25521/2020, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 19369/2021
Sez. 5, n. 25521/2020
124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (Cass., Sez. 5, n. 25521/2020, Rv.
Sez. 5, n. 19369/2021
Sez. 5, n. 19369/2021, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23262/2020 R.G. proposto da Comune di Catania, rappresentato e difeso dall’Avv. Santa Anna Mazzeo e dall’Avv. Macrì Daniela Maria costituita dal 10 luglio 2025 – ricorrente – contro E.TI.S. 2000 s.p.a. – intimata – avverso la sentenza della Commissione Regionale Tributaria della Sicilia, n. 7369/13/19 depositata il 16 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella udienza del 17 ottobre 2025 dalla Consigliera Stefania Billi. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 22773 notificato il 3.1.2004) con cui il comune di Catania (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto alla E.TI.S. 2000 s.p.a. (d’ora in poi intimata) il pagamento della maggiore imposta ICI per l’anno 2009, pari a € 97.406,00, comprensivo di interessi e sanzioni.

F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 23262/2020 La C.T.P. ha accolto il ricorso sul presupposto dell’inesistenza della Numero sezionale 6913/2025Numero di raccolta generale 4251/2026 notifica dell’atto di accertamento, in quanto notificata da agente Data pubblicazione 25/02/2026 privato. La C.T.R. ha rigettato l’appello dell’odierno ricorrente, confermando la sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni: - le notifiche riferite ad atti notificati prima del 10 settembre 2017 nella vigenza del d.lgs. n. 261 del 1999, successivamente abrogato l. n dalla. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), eseguite da agenti privati sono inesistenti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; - per effetto della norma da ultimo citata, a decorrere dal 10 settembre 2017 è possibile la notificazione degli atti tributari e processuali anche attraverso l'utilizzo di agenti privati; - nella specie l'atto impositivo risulta notificato il 3 gennaio 2004 quindi nella vigenza del d.lgs. n. 261 del 1999.

Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, depositando memoria, mentre la società controricorrente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso il comune di Catania prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del d.lgs. n. 261 del 1999, nonché la violazione della direttiva comunitaria n. 97/67/CE, la violazione del principio della validità dell’atto per avere raggiunto lo scopo.

2. Il ricorso è tempestivamente proposto. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 16 dicembre 2019. Il ricorso è stato notificato il 3 settembre 2020, come risulta dalla certificazione del difensore, apposta in calce al ricorso, nonché dalle copie delle notifiche effettuate a mezzo PEC allegate, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il termine calcolato tiene conto della sospensione straordinaria prevista dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, 2 F i r m a t o D a :

S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 23262/2020 d.l. n. 18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. n. 23/2020) per il periodo di Numero sezionale 6913/2025Numero di raccolta generale 4251/2026 emergenza del coronavirus. Data pubblicazione 25/02/2026 3. Nel merito il ricorso è fondato. In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (Cass., Sez. 5, n. 25521/2020, Rv. 659646 – 01;

Sez. 5, n. 19369/2021, Rv. 661878 - 01, pronunce rese in tema di avvisi di accertamento). Non è corretta, pertanto, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento impugnato, avvenuta il 3.10.2004, sarebbe inesistente, trattandosi di notifica di un atto non giudiziario, valida anche se eseguita per il tramite di operatore postale privato. Quanto ora affermato determina l’assorbimento dell’ulteriore profilo di censura relativo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo.

4. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione Regionale Tributaria della Sicilia, in diversa composizione per l’esame delle ulteriori questioni relative al merito della pretesa sollevate con il ricorso introduttivo e riproposte in appello. 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 23262/2020 Numero sezionale 6913/2025 Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese Numero di raccolta generale 4251/2026Data pubblicazione 25/02/2026 del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni relative al merito della pretesa sollevate con il ricorso introduttivo e riproposte in appello, anche per le spese d