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Ordinanza — n. 4245/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT refund claim for ATI, ruling it is not a single taxable entity under reverse charge rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4245/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's refusal to grant a VAT refund. The lower court had rejected the claim because an Association of Temporary Enterprises (ATI) does not constitute a single taxable entity capable of utilizing the reverse charge mechanism. The court upheld this decision, confirming that ATIs, whether vertically or horizontally structured, do not independently bear tax risks and thus cannot claim the specific VAT relief in question.

Regesto Legislator

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Art. 17, 6° comma, lett. a), d.P.R. n. 633/72; An Association of Temporary Enterprises (ATI) is not a single taxable entity and cannot benefit from the reverse charge mechanism.

Parole chiave

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Association of Temporary Enterprises reverse charge mechanism VAT refund claim single taxable entity tax liability attribution Cassation dismissal procedural abuse fini dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 17, 6° comma, lett. a), d.P.R. n. 633/72
non consente poi – sempre secondo la sentenza impugnata - l'applicazione del meccanismo del Cons.Est.Roberto Succio - 3 reverse charge , in base all'art. 17, 6° comma, lett.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 380 bis, comma 3, c.p.c.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerataex art. 380 bis c.p.c.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
149 del 2022) - Cons.Est.Roberto Succio - 6 che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti perla condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
Art. 96, comma 4, c.p.c.
149 del 2022) - Cons.Est.Roberto Succio - 6 che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti perla condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
art. 380 bis c.p
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerataex art. 380 bis c.p.c.
art. 96 c.p
149 del 2022) - Cons.Est.Roberto Succio - 6 che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti perla condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6496/2017
( Cass. n. 6496/2017;Cass.
Cass. n. 17330/2015
Cass. n. 359/2005
Cass. n. 30354/2018
Comunque, il motivo dedotto risulta manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30354/2018) secondola quale l 'associazione temporanea di imprese (c.d.
Cass. Sez. Un. n. 28540/2023
Cass. Sez. Un. n. 27195/2023
28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass.
Cass. n. 31839/2023
27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.
Sez. Un. n. 28540/2023
Sez. Un. n. 28540/2023; Cass.
Sez. Un. n. 27195/2023
Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28425 /20 24 proposto da : A.T.I di DI MARIA MELCHIORRE PARLAPIANO VITO CALOGERO in personadel legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’avv.Giuseppe Galioto , in forza di procura speciale in atti –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – per la cassazione del la s entenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 3142/19/2024, depositata in data 19/04/2024,non notificata Oggetto:diniego rimborsoiva– revers e charge- ATI Cons.Est.Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026dal Consigliere Roberto Succio Fattidi causa L’odierna ricorrente impugna va il provvedimento di diniego di rimborso n. 27898, emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 20 settembre 2010 nei confronti della controparte , la quale, con la dichiarazione IVA p.i. 2009, presentata il 30 giugno 2010, aveva domandato a rimborso un’imposta pari ad € 470.000,00, derivata dall’applicazione del meccanismo del reverse charge sulle fatture emesse dall’ATI nei confronti della Global Energy Service Italia S.r.l., relative ai lavori di costruzione di un parco eolico denominato “Lago Arancio”.

IGiudici di primo grado, in accoglimento del gravame proposto, con la sentenza n. 841/04/2011, annullavano il provvedimento di diniegoper violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente Il giudice di appello, con la sentenza n. 95/24/2013, rigettava l’impugnazionead esso proposta dell’Agenzia delle Entrate . QuestaCorte, con la sentenza n. 30355/2018, accoglieva il ricorso dell’Agenziadelle Entrate cassando con rinvio la sentenza dell’originario secondogrado di giudizio . LaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia , con lasentenza ora gravata da ricorso per cassazione, ha accolto l’originario appellodell’Agenzia delle Entrate in quanto ha ritenuto che di per sé la configurazione come a.t.i., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo ; l 'esclusione della qualitàdi soggetto passivo unico dell'a.t.i. non consente poi – sempre secondo la sentenza impugnata - l'applicazione del meccanismo del Cons.Est.Roberto Succio - 3 reverse charge , in base all'art. 17, 6° comma, lett. a), del d.P.R. n. 633/72,nel testo vigente all'epoca dei fatti.

Ricorre a questa Corte la A.T.I di DI MARIA MELCHIORRE PARLAPIANO VITO CALOGERO con atto affidato a un solo motivo di doglianza. Resistel’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerataex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la contribuente ha chiestola decisione collegiale Ragionidella decisione Il primo motivo di ricorso deduce la violazione ed errata applicazionedi norme di diritto per avere la sentenza di merito mancato diprendere in considerazione uno degli aspetti fondamentali evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 30354/2018 di rinvio al Giudicedi merito, la quale – secondo parte ricorrente – avrebbe statuito che, in deroga alla regola generale secondo la quale le A.T.I non sono soggettifiscalmente autonomi rispetto alle imprese che le compongono, lepredette asso ciazioni possono rivestire la natura giuridica di autonomi centri di imputazione di posizioni giuridiche soggettive nel caso in cui l’attività del raggruppamento temporaneo concerna un’opera o una prestazioneindivisibile, ossia non frazionabile in parti a utonome per la qualesi renda necessaria la creazione di una forma organizzativa ad hoc checementi un organismo associativo che assuma la configurazione di unasocietà di fatto.

Sulla scorta di tali argomentazioni, sempre secondo parte ricorrente,doveva pervenirsi alla constatazione che l’attività svolta dalla A.T.I.avesse avuto ad oggetto un “prestazione indivisibile” e quindi non frazionabilein parti autonome. Cons.Est.Roberto Succio - 4 Ilmotivo è manifestamente infondato. Invero, il ricorso – che presenta profili di inammissibilità sia in quanto difettoso in punto indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate, sia quanto alla mancata articolazione in singole censure– si appunta su considerazioni diverse d alla ratio decidenti posta a base della decisione impugnata (secondo la quale, come sopra evidenziato, di per sé la configurazione come A .

T . I ., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo e conseguentemente l 'esclusione della qualità di soggetto passivounico dell'a.t.i. non consente poi l'applicazione del meccanismo delreverse charge , in base all'art. 17, 6° comma, lett. a), del d.P.R. n. 633del 19 72 ) . In forza di ciò, il ricorso risulta ulteriormente inammissibile in quanto la doglianza presentata risulta così inammissibile poiché si appuntasu questioni del tutto estranee all' ordito motivazionale fornito dalla C orte di giustizia tributaria di secondo grado e senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata("in tema di ricorso per 4 cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata" : così Cass. n. 19989/2017).

Più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d' impugnazione è rappresentatodall’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occ orre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell' esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste Cons.Est.Roberto Succio - 5 ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l' inammissibilitàai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. ( Cass. n. 6496/2017;Cass. n. 17330/201 5;

Cass. n. 359/2005 ) . Comunque, il motivo dedotto risulta manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30354/2018) secondola quale l 'associazione temporanea di imprese (c.d. A.T.I) , sia nell'ipotesidi raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un'impresaunitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandoindividualmente il relativo rischio, sicché, non configurando un unitario soggetto passiv o IVA, non può avvalersi del metodo del reversecharge ai fini dell'assolvimento di detta imposta .

Nelnegare quindi il rimborso richiesto, la pronuncia di meri t o si è allineata ai ridetti principi e la sua statuizione è esente dall’errore di dirittodenunciato in ricorso ; ne deriva quindi l’infondatezza del motivo diricorso e il rigetto dell’impugnazione proposta. Lespese processuali sono regolate dalla soccombenza. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.

Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - Cons.Est.Roberto Succio - 6 che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti perla condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisionedefinitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00,oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente alpagamento, sempre in favore di parte controricorrente, della ulteriore sommadi euro 4.100 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. e della ancora ulteriore sommadi euro 2.0 0 0,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012