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Ordinanza — n. 4232/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4232/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4232/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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so iscritto al n. 2834/2017R.G. proposto da: BRANCACCIO DAVIDE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Viscardi e Stefania Pontrandolfi in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata dall’avv. Giovanni Grilletto in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - c ontroricorrent i - CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO SARNESE –NOCERINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4232/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Valentino Lenoci ; FATTI DI CAUSA 1. La concessionaria per la riscossione Equitalia Sud s.p.a. (successivamente Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., ora Agenzia delle Entrate - Riscossione ) notificava a Brancaccio Davide comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 7336/565/2013, per il mancato pagamento di carichi tributari scaduti in relazione a n.14 cartelle esattoriali per tributi vari.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo titolo di rigetto dell'opposizione iscrizione di un'ipoteca legale azione di rivendicazione nel pignoramento credito contestato allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

so iscritto al n. 2834/2017R.G. proposto da: BRANCACCIO DAVIDE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Viscardi e Stefania Pontrandolfi in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata dall’avv. Giovanni Grilletto in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - c ontroricorrent i - CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO SARNESE –NOCERINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA– TRIBUTI VARI. R.G. N.2834/2017 Cons. est. Valentino Lenoci CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore; COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, - intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania –sezione staccata di Salerno – sez. n. 12 - n. 5192/2016, depositata il 6 giugno 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 novembre 2025 dal Consigliere dott.

Valentino Lenoci ; FATTI DI CAUSA 1. La concessionaria per la riscossione Equitalia Sud s.p.a. (successivamente Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., ora Agenzia delle Entrate - Riscossione ) notificava a Brancaccio Davide comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 7336/565/2013, per il mancato pagamento di carichi tributari scaduti in relazione a n.14 cartelle esattoriali per tributi vari.

2. Avverso tale atto Brancaccio Davide proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno la quale, con sentenza n. 597/08/2013, depositata il 4 novembre 2013, lo accoglieva, annullando la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata e compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dall’agente per la riscossione Equitalia Sud s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – sez. n. 12 , con sentenza n. 5192/2016, pronunciata il 23 maggio 2016 e depositata in segreteria il 6 giugno 2016, accoglieva parzialmente l’appello, confermando l’annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecariaimpugnata, già disposto con la sentenza di primo grado, soltanto con riferimento ai R.G. N.2834/2017 Cons. est. Valentino Lenoci crediti di cui a n. 2 cartelle di pagamento presupposte (n. 100R1002006005046944-000 relativa ad IRAP 2003, e n. 100R10020090007323045-000, relativa ad IRPEF e IVA per l’anno 2005), per le quali non era stata documentata l’avvenuta notifica, econfermando invece la legittimità di detta comunicazione di iscrizione ipotecaria con riferimenti ai crediti di cui alle altre cartelle presupposte, per le quali riteneva provata l’avvenuta notificazione.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione Brancaccio Davide, sulla base di sette motivi (ricorso notificato il 7 gennaio 2017). Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e la Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.). Gli enti impositori Comune di Scafati, Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese-Nocerino e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno sono rimasti intimati.

5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per avere il ricorrente rinunciato al ricorso, (artt. 390 e 391 c.p.c.), per essersi avvalso della c.d. “rottamazione” delle cartelle di pagamento, come da comunicazione in atti. Tale rinuncia produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, trattandosi di effetto previsto ex lege (Cass. 6 novembre 2024, n. 28602;

Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083). R.G. N.2834/2017 Cons. est. Valentino Lenoci Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Stante la mancata pronuncia nel merito, non ricorrono i presupposti per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Cortedichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico d