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Ordinanza — n. 4221/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a lower court order where the court ordered the losing party to pay costs but then declared them compensated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4221/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted a correction request to fix a material error in a previous order regarding litigation costs. The lower court had ruled that the losing administrative agency should pay the costs in its reasoning but contradicted itself in the operative section by declaring the costs fully compensated between the parties. The court decided to correct this inconsistency because the administrative nature of the correction procedure precludes any new ruling on the allocation of litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The administrative procedure for correcting material errors excludes any new determination on the allocation of litigation costs, requiring only the removal of the contradictory operative clause.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation administrative procedure contradictory operative clause Italian Supreme Court c.p.c. correction costs compensation assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
eguente Ordinanza sul ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., iscritto al n.
art. 391 c.p
eguente Ordinanza sul ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., iscritto al n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 22 giugno 2020, n. 12184
La natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n.
Cass., 4 gennaio 2016, n. 14
12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n.
Cass., 17 settembre 2013, n. 21213
14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).
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Testo completo

eguente Ordinanza sul ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., iscritto al n. 9627/2017 R.G., proposto da: STUDIO NOTARILE CARRARO, CARRARO Giulio e CARRARO Massimo, rappresentati e difesi dall’Avv. Claudio Maggiolo ed elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Nicotera 29, presso lo studio dell’Avv. Andrea Miccichè; -ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata - per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 8004/2025 del 20 febbraio 2025, depositata il 26 marzo 2025. -udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dal Consigliere Vincenza Bellini; -letto il ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. depositato in data 15 maggio 2025, con il quale i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di Correzione errore materiale questa Corte n. 8004/2025, depositata il 26 marzo 2025, che, rigettando il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1094/5/16, depositata il 12 ottobre 2016, resa su impugnazione proposta dallo Studio notarile Carraro+2 di avviso di accertamento per IRAP 2008, nel regolamentare le spese del giudizio di legittimità, statuiva in parte motiva che “Le stesse vanno dunque regolate ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ponendole a carico della ricorrente amministrazione”, mentre nella parte dispositiva, dap prima liquidava le dette spese a carico del ricorrente (“Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2200, oltre i.v.a. e c.p.a., ed oltre ad esborsi per € 200,00”), e subito dopo, contraddittoriamente, le dichiarava compensate (“Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti”); - rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate, altra parte del giudizio innanzi indicato; -considerato che, come pianamente emerge dallo stesso contenuto motivazionale della pronuncia di cui si chiede la correzione, l’impugnata ordinanza, nel dichiarare estinto il giudizio ex art.380-bis cpc, a seguito dello spirare del termine di quaranta giorni dalla comunicazione (avvenuta in data 17 febbraio 2024) della proposta di definizione agevolata datata 16 febbraio 2024(di rigetto del ricorso dell’ADE), ha ritenuto che le spese del giudizio di legittimità andassero poste a carico dell’amministrazione ricorrente, soccombente in entrambi i gradi di merito, con condanna espressa nella parte dispositiva al pagamento delle stesse, ivi liquidate; - rimane, allora, evidente che - come ben deduce parte ricorrente -il dispositivo risulta frutto di mero errore materiale nella parte in cui, dopo aver disposto la condanna d i parte ricorrente al pagamento delle spese, in coerenza con la parte motiva, al terzo capoverso si legge :

“Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti”; -che, pertanto, l’istanza di correzione va accolta, nulla avendo opposto parte intimata. La natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213). P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 8004/2025, depositata il 26 marzo 2023, eliminando il terzo capoverso (“Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti”).

Manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di