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Ordinanza — n. 4220/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rules tax debts prescribe in 10 years, not 5, unless they are fines or interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4220/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially allowed the Revenue Agency's appeal against a lower tribunal's decision regarding the prescription of tax debts. The lower court had incorrectly applied a five-year prescription period to all tax claims, while the Supreme Court clarified that ordinary tax debts prescribe in ten years. The court distinguished fines and interest, which do prescribe in five years, from the principal tax debt itself, which remains subject to the longer ten-year limit.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2948 n. 4 c.c.: Tax debts prescribe in ten years unless they are fines or interest, which prescribe in five years.

Parole chiave

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tax prescription period ten year limit five year limit fines and interest principal tax debt Revenue Agency appeal Cassazione decision sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
Art. 2948 n. 4 c.c.
2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, n.
Art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Diverso è il caso della prescrizione di crediti erariali corrispondenti a sanzioni e interessi, anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale: in particolare, il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 d .
Art. 2953 c.c.
art. 2953 c.c
art. 2946 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 novembre 2023, n. 33213
Valentino Lenoci una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (ex multis, Cass. 29 novembre 2023, n. 33213; Cass.
Cass. 26 giugno 2020, n. 12740
33213; Cass. 26 giugno 2020, n. 12740 ; Cass.
Cass. 11 dicembre 2019, n. 32308
12740 ; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32308).
Cass. 24 aprile 2024, n. 11113
nonostante l'assenza di norme speciali (tra le più recenti, Cass. 24 aprile 2024, n. 11113;
Cass. 26 febbraio 2024, n. 4969
Cass. 15 giugno 2023, n. 17234
4969 ; Cass. 15 giugno 2023, n. 17234).
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Testo completo

so iscritto al n. 6779/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro QUEEN OSAWARU - intimat a - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 874/2020, depositata il 2 settembre 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 novembre 2025 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci ; FATTI DI CAUSA 1. La contribuente Queen Osawaru riceveva la notifica di intimazione di pagamento n. 071-2016-9043797178-000, con INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – TRIBUTI VARI. R.G. N.6779/2021 Cons. est. Valentino Lenoci la quale le veniva richiesto il pagamento di IRPEF, IVA, IRAP ed altri tributi per gli anni 2004-2005-2006, sulla base di n. 16 cartelle di pagamento presupposte.

2. La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna la quale, con sentenza n. 835/2017, depositata il 14 settembre 2017, accoglieva il ricorsoe, per l’effetto, annullava l’atto impugnato, ritenendo i crediti indicati nell’intimazione di pagamento prescritti, condannando altresì l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna – sez. n. 14, con sentenza n. 874/2020, pronunciata il 24 febbraio 2020 e depositata in segreteria il 2 settembre 2020, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato 1° marzo 2021). Non si è costituita in giudizio Queen Osawaru, rimasta intimata.

5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4), c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. R.G. N.6779/2021 Cons. est. Valentino Lenoci Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente dichiarato la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento presupposte relative a crediti di competenza della stessa Agenzia delle Entrate (n. 071-2008- 00398691-000 e n. 071-2009-0039152874-000), ritenendo a tal fine operante il termine di prescrizione quinquennale, anziché il termine decennale. 2.Il ricorso è parzialmente fondato , nei termini che saranno di seguito indicati.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto sussistente, anche per i crediti riguardanti tributi erariali, la prescrizione quinquennale, escludendo l’applicabilità del principio di cui all’art. 2953 c.c., che prevede il termine decennale per i crediti aventi una durata della prescrizione inferiore, quando il credito sia accertato con sentenza passata in giudizio. Gli è che, tuttavia, per i crediti IRPEF, IVA ed IRAP (e cioè i cc.dd. tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate) il termine di prescrizione, per la sorte capitale, è comunque di dieci anni, in ragione dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni (Cass. 23 febbraio 2025, n. 4723).Invero, in tema di tributi erariali e canone RAI , la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale: assume rilievo, infatti, in assenza di un'espressa diversa previsione, l'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, dello stesso codice « per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in R.G.

N.6779/2021 Cons. est. Valentino Lenoci una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (ex multis, Cass. 29 novembre 2023, n. 33213; Cass. 26 giugno 2020, n. 12740 ; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32308). Diverso è il caso della prescrizione di crediti erariali corrispondenti a sanzioni e interessi, anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale: in particolare, il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 d . l gs. 18 dicembre 1997, n. 472 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., il quale disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicati; per gli interessi, invece, bisogna considerare che essi integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4), c.c. nonostante l'assenza di norme speciali (tra le più recenti, Cass. 24 aprile 2024, n. 11113;

Cass. 26 febb raio 2024, n. 4969 ; Cass. 15 giugno 2023, n. 17234). Orbene, alla stregua di quanto detto, la C.T.R. risulta aver fatto malgoverno dei principi in tema di prescrizione dei crediti relativi a tributi erariali, statuendo che andasse applicata la prescrizione "breve" di cinque anni anziché quella ordinaria decennale. Al contrario, la decisione della C.T.R. risulta corretta e non censurabile nella parte in cui ritiene assoggettati R.G. N.6779/2021 Cons. est. Valentino Lenoci al termine di prescrizione di cinque anni i crediti erariali relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della normativa tributaria, conseguentemente dovendosi ritenere l'infondatezza del motivo di ricorso in esame laddove afferma l'applicazione indiscriminata del termine prescrizionale ordinario anche con riferimento a sanzioni ed interessi che si pongono in rapporto di accessorietà rispetto ai tributi erariali contestati.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, nei termini in precedenza indicati, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia- Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la