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Decreto — n. 4217/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 4217/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the Foundation failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Foundation argued for a ruling on the merits, but the opposing party remained unrepresented. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive judgment on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule renunciation by silence tax court procedure supreme court decree mancato anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10598/2025 R.G. proposto da: Fondazione Rsa Casa Riposo Nembro Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico d'Arrigo -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lombardia n.3025/2024 depositata il 15/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata. Numero registro generale 10598/2025 Numero sezionale 468/2026 Numero di raccolta generale 4217/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 10598/2025 Numero sezionale 468/2026 Numero di raccolta generale 4217/2026 Data pubblicazione 25/02/2026