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Ordinanza — n. 4216/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to res judicata on the same debt relationship previously decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4216/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a second-instance tax court ruling that rejected tax assessments. The agency argued for a new examination of the debt relationship, but the heirs contended that a prior final judgment between the same parties already resolved the existence of the debt. The court ruled that the principle of res judicata applies to tax proceedings, preventing the re-examination of a legal relationship definitively settled in a previous case involving identical parties and subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; nel processo tributario, il giudicato di una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti preclude il riesame del medesimo rapporto giuridico già accertato, anche in giudizi successivi con finalità diverse.

Parole chiave

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res judicata tax proceedings final judgment same parties debt relationship IVAFE tax preclusion principle rendita straniera

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
̀ noto infatti che , nel giudizio tributario, il passaggio in giudicato di una sentenza faccia stato fra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c., posto che i principi regolatori della cosa giudicata si applicano anche al processo tributario.
Cass. 16 maggio 2019, n. 13152
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
art. 2325 c.c
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2325 c.c., in relazione all’art.
art. 330 c.p
Conseguentemente, la notificazione del ricorso effettuata presso il suo indirizzo PEC in data 28 febbraio 2024 era da considerarsi radicalmente nulla, in quanto effettuata in violazione dell’art. 330 c.p.c.
art. 327 c.p
art. 156 c.p
Valentino Lenoci ricorso, di talché l’eventuale nullità della notifica del ricorso deve ritenersi comunque sanata ex art. 156 c.p.c.
art. 2909 c.c
̀ noto infatti che , nel giudizio tributario, il passaggio in giudicato di una sentenza faccia stato fra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c., posto che i principi regolatori della cosa giudicata si applicano anche al processo tributario.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16 maggio 2019, n. 13152
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Testo completo

so iscritto al n. 4790/2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro LUCCHESE BEATRICE LUCCHESE FRANCESCA LUCCHESE GIOVANNI LUCCHESE MARIA ELENA rappresentati e difesi dal prof. avv. Roberto Cordeiro Guerra in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 1090/2022, depositata il 29 settembre 2022;

AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF E ALTRO 2012-2013. R.G. N.4790/2024 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 novembre 2025 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci ; preso atto dell’intervento del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Modena notificava a Lucchese Beatrice, Lucchese Francesca, Lucchese Giovanni e Lucchese Maria Elena, nella qualità di eredi di Lucchese Carlo, n. 2 avvisi di accertamento (n. 25001MO84033/2016 e n. 25001MO84044/2016), con i quali recuperava a tassazione, per gli anni 2012 e 2013, redditi finanziarie correlati ad attività detenute all’estero dalde cujus, nonché attività finanziarie che avrebbero dovuto essere assoggettate ad IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), con particolare riferimento ad un credito di € 34.391.997,28 vantato nei confronti della Curepipe SA, società segregata nel The Sole Trust, risultato a sua volta considerato interposto in quanto il Lucchese era siadisponente che primo beneficiario del Trust medesimo.

2. Gli eredi Lucchese impugnavano gli avvisi di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena la quale, con sentenza n. 255/2018, depositata il 24 aprile 2018, accoglieva i ricorsi riuniti, annullando gli atti impugnati.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1090/2022, pronunciata l’11 luglio 2022, e depositata in segreteria il 29 settembre 2022 , rigettava l’appello, condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite. R.G. N.4790/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il28 febbraio 2024). Resistono con controricorso Lucchese Beatrice, Lucchese Francesca, Lucchese Giovanni e Lucchese Maria Elena.

5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2325 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva rigettato l’appello sull’argomento – mutuato dalla sentenza di primo grado – secondo cui, essendo la Curepipe SA un soggetto interposto, riconducibile alla persona del dante causa degli eredi Lucchese, non vi sarebbe alcun credito imponibile per mancanza della dualità soggettiva, risultando al contrario pacifico che la Curepipe fosse costituita in forma di società anonima, dotata quindi di autonomia patrimoniale implicante la separazione del patrimonio della società da quello del socio.

2. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti e fatta propria dal P.G. R.G. N.4790/2024 Cons. est. Valentino Lenoci Rilevano, in particolare, i controricorrenti che l’avv. Roberto Cordeiro Guerra, al quale è stato notificato il ricorso per cassazione, non era il difensore costituito in secondo grado; iI contribuenti, infatti,si erano costituiti nel giudizio di secondo grado per il tramite dei loro difensori, dott. Paolo Cordeiro Guerra e avv. dott. comm. Francesco Nannini Leoni, ed avevano eletto domicilio per il giudizio presso lo studio dei medesimi (in fascicolo, cfr. doc. 13, Procura alla lite per il giudizio di secondo grado).

Conseguentemente, la notificazione del ricorso effettuata presso il suo indirizzo PEC in data 28 febbraio 2024 era da considerarsi radicalmente nulla, in quanto effettuata in violazione dell’art. 330 c.p.c. Orbene, poiché il termine per proporre impugnazione scadeva il 31 marzo 2024, e tale data era comunqueantecedente alla data di costituzione in giudizio dei contribuenti, avvenuta in data 8 aprile 2024, secondo i controricorrenti il ricorso dovrebbe comunque ritenersi tardivo, e quindi inammissibile, per inosservanza del termine previstodall’art. 327 c.p.c. 2.1.

Tale eccezione è infondata. La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello non determina l’inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art.291 c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24450; Cass. 3 luglio 2014, n. 15236). Nel caso di specie, i controricorrenti si sono comunque costituiti con controricorso, contestando nel merito il motivo di R.G.

N.4790/2024 Cons. est. Valentino Lenoci ricorso, di talché l’eventuale nullità della notifica del ricorso deve ritenersi comunque sanata ex art. 156 c.p.c.

3. Nel merito, mette conto rilevare, in ogni caso, che gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi sul presupposto che il s ig. Carlo Lucchese , dante causa degli odierni controricorrente,avesse effettivamente finanziato Curepipe SA per la somma di € 31.307.275 , 00, e quindi esistesse effettivamente un creditodi tale importo. L’Ufficio ha pertanto emesso, da un lato, gli avvisi di accertamento, n. 25001MO84033/2016 e 25001MO84044/2016, rispettivamente per le annualità2012 e 2013, che hanno dato origine al presente giudizio, con i quali l’asserito credito veniva recupero a tassazione ai fini IRPEF e IVAFE; dall’altro, l’avviso di rettifica e liquidazione n. A0001, con il quale l’asserito credito veniva recuperato a tassazione ai fini dell’imposta di successione.

I contribuenti hanno impugnato i predetti avvisi di accertamento, e da ci ̀ si ̀ originato il presente giudizio. I contribuenti hanno impugnato anche il citato l’avviso di rettifica e liquidazione n. A0001, relativo alla tassazione, ai fini dell’imposta di successione, del medesimo credito, e tale giudizio si ̀ concluso con la pronuncia della sentenza n. 345/2023, della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia Romagna, che ha annullato la pretesa dell’Ufficio, accertando, da un lato, che l’Ufficio avesseassolto al l’onere della prova su di esso gravante, in merito all’esistenza delcredito e, dall’altro lato, accertato l’inesistenza del credito, sulla base delle prove contrarie fornire dai contribuenti.

La sentenza n. 345/2023, della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna ̀ divenuta definitiva, quindi R.G. N.4790/2024 Cons. est. Valentino Lenoci passata in giudicato, in conseguenza della sentenza n. n. 14817/2025 emessa da questa Corte di Cassazione in data 9 aprile 2025, depositata in data 2 giugno 2025, con la quale il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso dell’Ufficio avverso la citata sentenza n. 345/2023. Si ̀ quindi formato, sulla questione dell’inesistenza del credito, il giudicato esterno , favorevole al ricorrente, che esplica efficacia nel presente giudizio.

̀ noto infatti che , nel giudizio tributario, il passaggio in giudicato di una sentenza faccia stato fra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c., posto che i principi regolatori della cosa giudicata si applicano anche al processo tributario. Invero, costituisce principio pacifico quello secondo cui «nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento cos̀ compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo » ( Cass. 16 maggio 2019, n. 13152).

Pertanto, considerato che la sentenza definitiva della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 345/2023si ̀ pronunciata escludendo l’esistenza di un rapporto di credito - debito tra il Sig. Lucchese Carlo e la società lussemburghese Curepipe SA, quale presupposto dell’imposta di successione, R.G. N.4790/2024 Cons. est. Valentino Lenoci mentre la sentenza impugnata in questa sede si ̀ occupata dell’esistenza del medesimo rapporto giuridico di credito - debito tra il Sig. Lucchese Carlo e la società lussemburghese Curepipe SA, quale presupposto dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (c.d.

IVAFE); e considerato altresì che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 345/2023 ̀ stata pronunciata fra le stesse parti del presente giudizio ed ha ad oggetto il medesimo rapporto giu ridico oggetto del presente giudizio, essa espande indubbiamente i suoi effetti anche in quest’ultimo giudizio, con la conseguenza che, essendo insussistente il credito in questione, deve ritenersi inesistente il presupposto impositivo alla base degli avvisi di accertamento impugnati.

4. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si l