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Decreto — n. 4201/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4201/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4201/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14095/2025 R.G. proposto da : Scicchitano Giuseppe, Scicchitano Francesca, Scicchitano Bruno, Scicchitano Sergio Nicola Aldo, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano -ricorrente- contro Comune Di Isca Sullo Ionio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Femia unitamente all’avvocato Manuela Calautti -controricorrente- nonché contro Unione Dei Comuni Del Versante Ionico in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Calabria n.3293/2024depositata il 17/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4201/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin favore della parte costituita.

Parole chiave

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esecuzione forzata spese di esecuzione titolo esecutivo per i crediti non contestati controprestazione domanda di continuazione dell'esecuzione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14095/2025 R.G. proposto da : Scicchitano Giuseppe, Scicchitano Francesca, Scicchitano Bruno, Scicchitano Sergio Nicola Aldo, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano -ricorrente- contro Comune Di Isca Sullo Ionio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Femia unitamente all’avvocato Manuela Calautti -controricorrente- nonché contro Unione Dei Comuni Del Versante Ionico in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Calabria n.3293/2024depositata il 17/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin favore della parte costituita.

Nulla a provvedere sulle spese in favore dell’intimata. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 09/02