Regional government appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal filed by the Apulia Region extinct because no request for a decision was made within the statutory 40-day period. The Regional Government argued for review of a tax commission decision, but the opposing party contended the procedural deadline had passed. The court ruled that the lapse of time constituted a formal renunciation of the right to appeal, extinguishing the litigation and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4680/2022 R.G. proposto da: Regione Puglia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Castellaneta -ricorrente- contro Giuseppina Caracciolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Placidi unitamente all’avvocato Giovanni Albanese -controricorrente- avverso il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale PUGLIAn.2203/2021 depositato il 09/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4680/2022 Numero sezionale 465/2026 Numero di raccolta generale 4195/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della _____(di ciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 530,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 14/02/2026 Il Consigliere Delegato Milena Balsamo Numero registro generale 4680/2022 Numero sezionale 465/2026 Numero di raccolta generale 4195/2026 Data pubblicazione 25/02/2026