Court declares process extinguished due to tax debt settlement under simplified load definition law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following a tax debt settlement agreement under the simplified load definition regime. The private party submitted documentation confirming the extinguishment of charges assigned to the collection agent, which legally invalidates prior merit judgments and renders payments irrevocably acquired. Consequently, the court dismissed the appeal against the regional tax commission's decision, upholding the finality of the settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 L. 197/2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a private party deposits documentation defining simplified tax loads leading to their extinguishment, the process is declared extinguished and prior judgments lose effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14942/2017 R.G. proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, rappresentatae difesa dall'avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI CONTRO FRANCESCA GHEZZI, rappresentatae difesa dall'avvocato EMILIANO ROSSETTO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 8254/11/2016 depositata il 12/12/2016 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/02/2026 La Pr