Court declares process extinguished due to debt relief law extinguishing collection agency charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax collection process extinguished following the enactment of Law 197/2022 regarding debt relief. The private party submitted documentation proving the charges were extinguished under the new legislation, while the opposing party argued for the retention of collected sums. The court ruled that the statutory extinction of the debt renders all related judicial proceedings and payments ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; The enactment of debt relief legislation extinguishing charges assigned to collection agencies automatically invalidates all related judicial proceedings and renders payments made in that context non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29975/2017 R.G. proposto da: TIZIANA COLOMBA, rappresentatae difesa d all’avvocato MARTA DE MANINCOR Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENE TO n. 554/02/2017 depositata il 10/05/2017 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/02/2026 La Presi