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Decreto — n. 4158/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4158/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4158/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15323/2025 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro Silvia Russo Frattasi, Carlo Russo Frattasi, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Quercia; -controricorrenti- nonché contro Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n. 4/2025 depositata il 03/01/2025.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4158/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 15323/2025 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro Silvia Russo Frattasi, Carlo Russo Frattasi, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Quercia; -controricorrenti- nonché contro Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n. 4/2025 depositata il 03/01/2025.

Parole chiave

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adeguamento della pena interpretazione delle leggi adattamento delle prestazioni d'assicurazione anticipo spese tardivo spese legate all'invalidità motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15323/2025 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro Silvia Russo Frattasi, Carlo Russo Frattasi, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Quercia; -controricorrenti- nonché contro Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n. 4/2025 depositata il 03/01/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del Numero registro generale 15323/2025 Numero sezionale 448/2026 Numero di raccolta generale 4158/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 sopravvenuto intervento normativo di interpretazione autentica della disposizione applicata dalla CGT2 (e del tardivo controricorso);

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 13/02/2026. Federico Lume Numero registro generale 15323/2025 Numero sezionale 448/2026 Numero di raccolta generale 4158/2026 Data pubblicazione 24/02/2026