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Decreto — n. 4156/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4156/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4156/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.668/2022 R.G. proposto da: Carcame Antonino Carmelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Martella -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Messina n.5271/2021 depositata il 29/05/2021.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4156/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 668/2022 Numero sezionale 446/2026 Numero di raccolta generale 4156/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico inattività processuale durata eccessiva del procedimento abbandono del procedimento inosservanza del termine perentorio tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.668/2022 R.G. proposto da: Carcame Antonino Carmelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Martella -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Messina n.5271/2021 depositata il 29/05/2021.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 668/2022 Numero sezionale 446/2026 Numero di raccolta generale 4156/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 12/02/2026 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 668/2022 Numero sezionale 446/2026 Numero di raccolta generale 4156/2026 Data pubblicazione 24/02/2026