Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4153/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling registration tax applies proportionally to conditional land transfer judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4153/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal and quashed the lower court's decision in favor of the taxpayers. The taxpayers had argued that a conditional land transfer judgment should not trigger proportional registration tax, claiming the transfer was merely suspensive. The court rejected this, citing established precedent that such judgments are subject to proportional tax because the transfer effects depend on the buyer's will, not a mere suspensive condition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, Art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986; In matters of registration tax, a judgment ordering the transfer of real estate to a promissory buyer, conditioned on the agreed price payment, is subject to proportional tax as the transfer effects depend on the buyer's will.

Parole chiave

Generato dall'IA
registration tax conditional transfer judicial decision proportional tax suspensive condition tax agency appeal real estate transfer imposta sui trasferimenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, Art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986
Con l’unico motivo la ricorrente prospetta la violazione degli art. 1 e 27, terzo comma, d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 2932 cod. civ
1283/2016 emessa ex art. 2932 cod. civ.
art. 2932 c.c
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativ a ad una sentenza resa ex art. 2932 cc Tribunale di Latina;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902
Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705
651415 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv.
Cass. Sez. 5, 24/07/2014, n. 16818
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11195/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro Ubaldo Fratarcangeli, Barbara Fratarcangeli -intimati- avverso la sentenza della Comm. trib. reg. Lazio, sez.dist. di Latina n. 4928/2021depositata il 03/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativ a ad una sentenza resa ex art. 2932 cc Tribunale di Latina;

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo di ricorso;

3. i contribuenti sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito da parte della Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, di rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti. Le spese seguono la soccombenza; spese dei giudizi di merito con la riduzione di legge,essendosi l’ufficio difeso con funzionario.

2. Con l’unico motivo la ricorrente prospetta la violazione degli art. 1 e 27, terzo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . Con l’avviso di liquidazione impugnato l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, relativamente alla registrazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1283/2016 emessa ex art. 2932 cod. civ. chetrasferiva il lotto di terreno promesso in vendita, condizionato al pagamento da parte dei compratori del prezzo di euro 87.363,00 a saldo.

I compratori (attuali intimati) rinunciavano a pagare il prezzo di acquistoper ritenuta eccessività. Questa Corte di Cassazione ha già deciso sul punto con orientamento che non vi sono ragioni di non ribadire anche nella presente fattispecie: «In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente» (Cass.

Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv. 664501 -01). Trattandosi di imposta d’atto (imposta di registro) quello che rileva è il contenuto dell’atto, nel caso la sentenza, e i successivi avvenimenti non rilevano sulla tassazione(«In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 13, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio» Cass.

Sez. 5, 24/07/2014, n. 16818, Rv. 632233 -01). P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenzaimpugnata e , decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso dei contribuenti. Condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida, per compensi , in euro 2.800,00 per il primo grado, euro 3.000,00 per il secondo grado ed euro 2.500,00per la legittimità, oltre alle spese pr