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Ordinanza — n. 4152/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax refund for professional partner of firm lacking independent organization status under IRAP law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4152/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Roberto Spiller's appeal against the tax agency, ordering the refund of IRAP taxes paid for 2013-2017. Spiller, a partner in KPMG, argued he lacked independent organization status, while the agency contended his role within the firm's structure constituted an independent entity. The court ruled in Spiller's favor, establishing that compensation received solely from one employer for work performed within that employer's organization does not create independent organization status for IRAP purposes.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 446/1997; Art. 360 c.p.c.: Compensation received by a professional partner solely from a single employer for activities performed within that employer's organization does not constitute independent organization status for IRAP tax purposes.

Parole chiave

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IRAP independent organization professional partner status tax refund appeal single employer compensation Cassazione ordinanza ripresa fiscale aziendale spese professionali deducibili imposta sugli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 446/1997
Con l’unico motivo di ricorso si propone violazione dell’art. 2, d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
446/1997, per avere la Corte di secondo grado stabilito la soggezione ad Irap, violando i canoni stabiliti per l’accertamento della “autonoma organizzazione” e per avere sostenuto tale interpretazione come l’unica in grado di escludere un “salto d’imposta” (art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 9451/2016
Cass. S.U. n. 9451/2016).
Cass. T. n. 26702/2024
Cass. n. 3281/2025
Cass. n. 30284/2025
Cass. n. 30287/2025
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5355/2024 R.G. proposto da : Roberto Spiller, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Salerno unitamente agli avvocati Eufemia Piancazzi, Francesco Mattarelli -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi 12. -resistente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia n. 2473/2023depositata il 01/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : Marcello Maria Fracanzani. FATTI DI CAUSA Il contribuente Roberto Spiller è professionista –socio di KPMG, primaria società di revisione per cui lavora sena impiego di capitale, dipendenti o autonoma organizzazione e traendo da essa unicamente i propri redditi. Su tali presupposti, ritenendo non sussistere gli estremi di una propria autonoma organizzazione, richiedeva il rimborso dell’Irap versata per gli anni 2013-2014 e, con ulteriore distinta istanza, per gli anni 2014-2017.

Formatosi il silenzio rifiuto, adiva il giudice di prossimità senza trovare appezzamento delle proprie ragioni con sentenza che veniva confermata in appello. Ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi ad unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. In prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si propone violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446/1997, per avere la Corte di secondo grado stabilito la soggezione ad Irap, violando i canoni stabiliti per l’accertamento della “autonoma organizzazione” e per avere sostenuto tale interpretazione come l’unica in grado di escludere un “salto d’imposta” (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

In altri termini, si contesta che la posizione di professionista –socio di minima partecipazione inserito in grande network aziendale comporti la riferibilità a lui dell’organizzazione aziendale. Il tema è già stato affrontato più volte da questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento da cui non si intravedono ragioni per discostarsi. 1.1. Ed infatti, già da tempo è stato affermato che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (cfr.

Cass. S.U. n. 9451/2016). Il principio è stato affinato, precisando che in tema diIRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui ilprofessionista è socio non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione, poiché è necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi, non essendo invece soggetti adIrap i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto soggetti adIRAP i compensi percepiti da un commercialista, per le attività svolte avvalendosi dell'apparato strumentale della committente società di revisione, di cui era socio) (cfr.

Cass. T., n. 26702/2024; conformi n. 3281, n. 30284 e n. 30287 del 2025). 1.2. Nel caso di specie, i proventi del ricorrente provenivano solamente da KPMG e solo da quest’ultima e non invece da altri, diversi, clienti. KPMG utilizzava le capacità tecniche e manageriali del dott. Spiller nell’ambito della propria attività d’impresa (e i cui proventi erano regolarmente assoggettati ad IRAP), mentre il dott. Spiller riceveva la sola remunerazione per l’attività prestata come individuo, lavoratore autonomo a favore della Società. La circostanza per cui egli fosse eventualmente chiamato ad esercitare un potere organizzativo non sposta il fatto che l’attività complessiva avesse come unico obiettivo la produzione di servizi della società, a favore dei clienti di quest’ultima (e solo di essa poiché –si è detto sopra –il ricorrente pacif icamente aveva come unico cliente/committente la stessa KPMG).

2. In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento.La sentenza dev’essere cassata e, non sussistendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definitivo con l’accoglimento del ricorso originario della parte contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, in ragione del momento del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito, condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore del contribuente Roberto Spiller, che liquida in €.seimilacinquecento/00, oltre ad €.duecento/00 per esborsi, rimborso spese in misura forfettari