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Decreto — n. 4148/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4148/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4148/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 644/2022 R.G. proposto da: Antonino Carmelo Carcame, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Martella -ricorrente- contro Agenzia Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune Di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Messina n.5109/2021 depositata il 27/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4148/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 644/2022 Numero sezionale 443/2026 Numero di raccolta generale 4148/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione delle controparti rimaste intimate.

Parole chiave

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tempestività della tassazione fiscale differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta decisione di tassazione arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
di Messina n.5109/2021 depositata il 27/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 644/2022 R.G. proposto da: Antonino Carmelo Carcame, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Martella -ricorrente- contro Agenzia Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune Di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Messina n.5109/2021 depositata il 27/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 644/2022 Numero sezionale 443/2026 Numero di raccolta generale 4148/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione delle controparti rimaste intimate.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 11/02/2026 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 644/2022 Numero sezionale 443/2026 Numero di raccolta generale 4148/2026 Data pubblicazione 24/02/2026