Decreto — n. 4145/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18656/2025 R.G. proposto da: Giorgio Cosentino, Anna Consiglio, rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Diciolla; -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n. 711/2025 depositata il 26/02/2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4145/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 18656/2025 R.G. proposto da: Giorgio Cosentino, Anna Consiglio, rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Diciolla; -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n. 711/2025 depositata il 26/02/2025.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18656/2025 R.G. proposto da: Giorgio Cosentino, Anna Consiglio, rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Diciolla; -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n. 711/2025 depositata il 26/02/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 18656/2025 Numero sezionale 440/2026 Numero di raccolta generale 4145/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 270,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 11/02/2026. Federico Lume Numero registro generale 18656/2025 Numero sezionale 440/2026 Numero di raccolta generale 4145/2026 Data pubblicazione 24/02/2026