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Ordinanza — n. 4118/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court for failing to calculate lawyer fees by judicial degree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4118/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Vincenzo Piazza's appeal against the Second Instance Tax Court's decision regarding litigation costs. Piazza argued the lower court failed to calculate fees separately for the first and second trial degrees, instead applying a single cumulative sum that fell below mandatory minimums. The court ruled that judges must calculate fees distinctly for each degree of jurisdiction to ensure compliance with statutory tables and prevent symbolic awards.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.m. n. 55/2014; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992: The judge must calculate lawyer fees separately for each degree of jurisdiction, and cannot reduce the average values established in the tables by more than fifty percent.

Parole chiave

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litigation costs calculation lawyer fees by degree tax court procedure statutory minimums separate fee assessment compensazione della rendita compensazione dei crediti computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.m. n. 55/2014
3 c.p.c., il ricorrente de d uce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d .m.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
147/2022, nonché dell’art. 15 d.lgs.
d.m. n. 37/2018
c) ha operato una liquidazione finanche al di sotto dei valori minimi, divenuti inderogabili dall’entrata in vigore del d.m. n. 37/2018, senza alcuna motivazione.
d.m. n. 147/2022

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2365/2024
Cass. n. 20935/2017
2365/2024, che richiama Cass. n. 20935/2017;
Cass. n. 19623/2016
Cass. n. 19623/2016; Cass.
Cass. n. 24890/2011
19623/2016; Cass. n. 24890/2011).
Cass. n. 14198/2022
Cass. n. 19989/2021
Cass. n. 19989/2021; Cass.
Cass. n. 9815/2023
Cass. n. 29184/2023
Cass. n. 29184/2023; Cass.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7275/20 23 R.G. proposto da PIAZZA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Fontanella, in forza di procura allegata al ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t.; - intimata - avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLAZIO n. 463/2023 depositata in data 31 / 0 1 /202 3 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal consigliere Federico Lume. FATTI DI CAUSA Spese di lite 1.La CTR del Lazio rigettava l’appello di Vincenzo Piazza contro la sentenza della CTP di Roma che, nell’accoglierne il ricorso contro una intimazione di pagamento, in causa del valore di euro 16.980,43, aveva disposto il pagamento delle spese in suo favorenella misura di euro 1.000,00 per compensi. I giudici dell’appello accoglievano il gravame liquidando le spese sia del primo che del secondo grado in complessivi euro 2.500,00.

2. Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso sulla base di un motivo. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria, e ne è stato disposto il rinvio con ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, originariamente effettuata presso l’Avvocatura dello Stato. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 4/05/2025, non ha svolto attività difensiva Successivamente la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del3 febbraio 2026. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primoe unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente de d uce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d .m. n . 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018 e dal d.m. 147/2022, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992; censura la decisione relativa alla quantificazione delle spese di lite, evidenziandoche:

a) la CTR non ha liquidato le stesse per fasi e gradi ma con una unica valutazione omnicomprensiva dei giudizi di primo e secondo grado;

b) si è disc ostata dai parametri del d . m . 55/2014come aggiornato dal d.m. 37/2018, scendendo ben al di sotto del50% rispetto ai valori medi determinati in base al valore della causa di euro 16.980.00( riconosciuti applicabili dalla stessa) ;

c) ha operato una liquidazione finanche al di sotto dei valori minimi, divenuti inderogabili dall’entrata in vigore del d.m. n. 37/2018, senza alcuna motivazione. 1.1. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, originariamente effettuato unicamente all’Avvocatura generale dello Stato, non costituita nei giudizi di merito.

2. Il ricorsoè fondato. 2.1. Come più volte precisato, anche da ultimo, il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva di ogni specificazione, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (così Cass.n. 2365/2024, che richiama Cass. n. 20935/2017;

Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011). 2.2. In secondo luogo, l a giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022;

Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 11601/2018) ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass.n. 25804/2015;Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017). Successivamente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, questa Corte, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato ha evidenziato che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate ( Cass. n. 9815/2023;

Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024 ; Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass. n. 1052/2025; Cass. n. 6066/2025). 2.3. Nel caso di specie, occorre evidenziare che la causa di primo grado aveva valore pari ad euro 16.489 , 00 e quindi rientrante nello scaglione tra euro 5.20 0, 0 0 ed euro 26.000 ,00 mentre il giudizio di appello aveva ad oggetto causa di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00. La CTR, senza operare alcuna distinzione tra i due gradi di giudizio, e pur riconoscendo che per il primo grado erano da applicare i valori medi, ha invece cumulativamente liquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione al giudizio di primo gradoe a quello di appello, la complessiva somma di euro 2.500,00.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio –in diversa composizione – perché provveda ad effettuare, sulla base di un apprezzamento fattuale circa l’attività difensiva svolta, non esigibile nella sede che occupa, la liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito, applicando i suindicati criteri, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,