Decreto — n. 4111/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18002/2025 R.G. proposto da: Eurodistillati s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo De Maio; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n. 765/2025 depositata il 24/01/2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4111/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 18002/2025 R.G. proposto da: Eurodistillati s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo De Maio; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n. 765/2025 depositata il 24/01/2025.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18002/2025 R.G. proposto da: Eurodistillati s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo De Maio; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n. 765/2025 depositata il 24/01/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 18002/2025 Numero sezionale 435/2026 Numero di raccolta generale 4111/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 11/02/2026. Federico Lume Numero registro generale 18002/2025 Numero sezionale 435/2026 Numero di raccolta generale 4111/2026 Data pubblicazione 24/02/2026