Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4108/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4108/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4108/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20038/2023 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -ricorrente- contro Lucia Infurna, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Trebastoni -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n.6714/2023 depositata il 07/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4108/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 20038/2023 Numero sezionale 434/2026 Numero di raccolta generale 4108/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
carenza di legittimazione causa legittima spese di esecuzione anticipo delle spese spese inutili difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
-ricorrente- contro Lucia Infurna, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Trebastoni -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n.6714/2023 depositata il 07/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20038/2023 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -ricorrente- contro Lucia Infurna, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Trebastoni -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n.6714/2023 depositata il 07/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 20038/2023 Numero sezionale 434/2026 Numero di raccolta generale 4108/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/02/2026 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 20038/2023 Numero sezionale 434/2026 Numero di raccolta generale 4108/2026 Data pubblicazione 24/02/2026