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Decreto — n. 4105/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' joint withdrawal and settlement of the dispute.

Numero d'incarto Decreto — n. 4105/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinct following a joint request by both parties to terminate the proceedings. The appellant, Sabbadin Kilian, and the respondent, Comune di Rho, conciliated the controversy and formally withdrew their respective positions. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs and dismissed the appeal without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings due to settlement, the court declares the appeal extinct and compensates costs, treating the withdrawal as a mutual renunciation of the litigation.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal settlement of dispute extinction of proceedings compensation of costs mutual renunciation cassation appeal dismissal litigation termination contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 19361/2024 proposto da: SABBADIN KILIAN, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro COMUNE DI RHO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Francesco Adavastro e Paolo Re; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 388/11/2024 depositata il 6 febbraio 2024. Visto l’atto depositato l’11 dicembre 2025 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamente l’estinzione del procedimento, affermando di non avere più interesse alla sua prosecuzione, dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/02/2026 La President