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Decreto — n. 4099/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4099/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4099/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9249/2025 R.G. proposto da: Antonio Giuseppe Rizzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Rizzelli unitamente all’avvocato Fernando Barbara -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Lecco Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.3444/2024 depositata il 16/10/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4099/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 9249/2025 R.G. proposto da: Antonio Giuseppe Rizzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Rizzelli unitamente all’avvocato Fernando Barbara -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Lecco Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.3444/2024 depositata il 16/10/2024;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese produzione tardiva di documenti documenti mancanti documenti bancari versamento dell'anticipo delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 9249/2025 Numero sezionale 431/2026 Numero di raccolta generale 4099/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9249/2025 R.G. proposto da: Antonio Giuseppe Rizzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Rizzelli unitamente all’avvocato Fernando Barbara -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Lecco Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.3444/2024 depositata il 16/10/2024;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 9249/2025 Numero sezionale 431/2026 Numero di raccolta generale 4099/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 9249/2025 Numero sezionale 431/2026 Numero di raccolta generale 4099/2026 Data pubblicazione 24/02/2026