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Ordinanza — n. 4093/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling strict interpretation excludes minor delays from rateization loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4093/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax agency's appeal, quashing the lower court's decision that dismissed the agency's claim. The agency argued that a nine-day payment delay constituted a 'minor default' preventing the loss of installment benefits, while the taxpayer contended the delay was merely negligent and within a de facto tolerance. The court ruled that tax incentive laws require strict interpretation, meaning a delay exceeding the statutory seven-day limit cannot be arbitrarily extended to nine days to avoid the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 15 ter, comma 3, lett. b) d.P.R. n. 602/1973; Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973: Tax incentive provisions must be strictly interpreted, excluding minor defaults from the loss of installment benefits unless specific statutory conditions are met.

Parole chiave

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tax installment benefits minor default exclusion strict interpretation rule payment delay penalty rateization decadenza tempestività tributaria tardivo pagamento delle spese differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 15 d.P.R. n. 602/1973
Nello specifico, la predetta prima rata era corrisposta il giorno 2 maggio 2018, anziché il giorno 23 aprile 2018, con quindi nove giorni di ritardo, oltre il limite di sette giorni, qualificato come live inadempimento ai densi dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973.
Art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997
602 del 1973 -introdotto dall'art. 3 del d.lgs.
Art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973
Nello specifico, la predetta prima rata era corrisposta il giorno 2 maggio 2018, anziché il giorno 23 aprile 2018, con quindi nove giorni di ritardo, oltre il limite di sette giorni, qualificato come live inadempimento ai densi dell’art. 15 d.P.R.
art. 15 d.P.R. n. 602/1973
Nello specifico, la predetta prima rata era corrisposta il giorno 2 maggio 2018, anziché il giorno 23 aprile 2018, con quindi nove giorni di ritardo, oltre il limite di sette giorni, qualificato come live inadempimento ai densi dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI-5, n. 14279/2018
Cass. VI-5, n. 14279/2018).
Cass. V., n. 23042/2016
Cass. V., n. 23042/2016), donde non è consentito al giudice di merito dilatare arbitrariamente da 7 a 9 giorni il termine di legge, identificativo come lieve inadempimento, ai fini della mancata decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Cass. T., n. 12174/2024
Cass. T., n. 12174/2024).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5997/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi 12. -ricorrente- contro Rp Group Investigate Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico De Santis -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d i g iustizia t ributaria di II g rado d el Lazio n. 5397/2023depositata il 29/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : Marcello Maria Fracanzani. FATTI DI CAUSA A seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento alla dichiarazione presentata dalla società contribuente, Società R.P. GroupInvestigate srl, modello Unico/2016, per l’anno d’imposta 2015, l’Ufficio rilevava il tardivo versamento, nei termini di legge, della prima rata, relativa al piano di ammortamento richiesto dalla contribuente medesima e, per l’effetto, la decadenza dal beneficio della rateazione e l’obbligo di corrispondere l’intero ammontare del carico tributario, oltre gli interessi e le prescritte sanzioni amministrative.

Nello specifico, la predetta prima rata era corrisposta il giorno 2 maggio 2018, anziché il giorno 23 aprile 2018, con quindi nove giorni di ritardo, oltre il limite di sette giorni, qualificato come live inadempimento ai densi dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973. La conseguente cartella esattoriale per l’intero (oltre sanzioni ed accessori) era avversata avanti il giudice di prossimità, trovando apprezzamento in entrambi i gradi di merito, sul presupposto possa considerarsi breve il ritardo e inadempimento minimo, ai fini normativi, anche lo scostamento di nove giorni dalla scadenza.

Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, cui replica la società contribuente RP Group Investigate srl, spiegando tempestivo controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 e dell’articolo 15- ter del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 cpc, nel concreto lamentandocome la pronuncia qui in scrutinio abbia ritenuto che il ritardo del pagamento di appena due giorni rispetto al limite di tolleranza di 7 giorni, individuato espressamente dall’art. 15 ter, terzo comma, lett. b)d.P.R. n. 602/1973, possa ugualmente configurare un “lieve inadempimento” che preclude alla decadenza della rateizzazione, e ciò, se si ravvisa uno stato di buona fede del contribuente che paga in ritardo non con il dolo di sottrarsi al pagamento, ma per un’omissione colposa, come trascuratezza o errore in cui sarebbe incorso e dimostrato dalla tempestività dei pagamenti delle rate successive. 1.1 Questa Suprema Corte di legittimità ha già avuto modo di dire che il prefato art. 15 terè norma di stretta interpretazione.

Ed infatti, in tema di violazioni di norme tributarie, la fattispecie di "lieve inadempimento" di cui all'art. 15-ter, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 -introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2015, in vigore dalla data del 22 ottobre 2015, e non avente efficacia retroattiva - ricorrendone i presupposti, esclude la decadenza dalla rateazione solo nelle ipotesi di somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del detto decreto ovvero di versamento in un'unica soluzione degli importi stabiliti in sede di accertamento con adesione ex art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, mentre non concerne il diverso caso previstoall'art. 15 del medesimo decreto n. 218 del 1997 (cfr.

Cass. VI-5, n. 14279/2018). 1.2. Peraltro, è stato affermato che le norme agevolative, in materia tributaria, sono tutte di stretta interpretazione ed insuscettibili di applicazione analogia (cfr. Cass. V., n. 23042/2016), donde non è consentito al giudice di merito dilatare arbitrariamente da 7 a 9 giorni il termine di legge, identificativo come lieve inadempimento, ai fini della mancata decadenza dal beneficio della rateizzazione. Sotto diverso profilo, è stato affermato altresì che la sospensione del pagamento di importi rateizzati non comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione solo in presenza di fatti del tutto particolari o per condizioni normativamente previste (cfr.

Cass. T., n. 12174/2024).

2. In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del gi