Cassation court dismisses tax appeal, ordering joint hearing with related cases regarding tax evasion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a joint hearing with other related cases. The court found the taxpayers' arguments regarding tax evasion and procedural violations insufficient without addressing the specific facts of the complex property transaction. Consequently, the case was not decided on merits but remanded for joint processing to ensure consistent rulings across the group of appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.; The court may order a joint hearing of related appeals to ensure consistent application of tax law and procedural rules when multiple parties contest the same underlying fiscal assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
A sul ricorso iscritto al n. 2329/2019R.G. proposto da: FELLAHMUSCI, FELLAHRAFFAELLO, rappresentati e difesi dall’avv. Marco De Rossi in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 15 - n. 6663/2018 , depositata il 2 ottobre 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del23 ottobre 2025 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci ; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF 2011. R.G. N.2329/2019 Cons. est. Valentino Lenoci preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssa Paola Filippi, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; -Rilevato che:
1. Con processo verbale di constatazione del 5 aprile 2016 La Guardia di Finanza contestava a Fellah Musci ed a Fellah Raffaello la realizzazione di un’operazione elusiva ai danni dell’Erario, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, veniva constatato che:
a) in data 3 marzo 2011 la Rackish s.r.l. stipulava con Banca Intesa s.p.a. un preliminare di compravendita, con l’impegno di acquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n. 403 in Roma, con facoltà per la Rackish s.r.l. di nominare l’effettivo acquirente;
b) in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva la rivalutazione delle partecipazioni detenute in regime non d’impresa in società non quotate, con conseguente regime fiscale agevolato in caso di plusvalenza, mediante imposta sostitutiva;
c) in data 14 giugno 2011 16 soggetti (di cui n. 14 persone fisiche, tra l qualii sigg.ri Fellah Musci e Fellah Raffaello, e n. 2 società di capitali) costituivano la Corso 26 Immobiliare s.r.l.;
d) in data 21 giugno 2011 la Corso Immobiliare s.r.l. acquistava dalla Rackish s.r.l. il diritto di subentrare nel contratto preliminare di compravendita; R.G. N.2329/2019 Cons. est. Valentino Lenoci e) in data 12 luglio 2011 tutti i soci della Corso 26 Immobiliare s.r.l. stipulavano un contratto preliminare di cessione delle loro quote alla Calzedonia s.p.a.;
f) in data 21 luglio 2011 la Corso 26 Immobiliare s.r.l. acquistava l’immobile da Banca Intesa s.p.a. al prezzo di € 8.392.900,84;
g) in data 14 dicembre 2011 la Calzedonia s.p.a. acquistava dai soci della Corso 26 Immobiliare s.r.l. il 100% del capitale sociale, alle condizioni già indicate nel contratto preliminare del 12 luglio 2011, al prezzo di € 9.800.000,00. Nel corso di tale complessa operazione, prima della cessione delle rispettive quote alla Calzedonia s.p.a., i sigg.ri Fellah rivalutavano le proprie quote così da beneficiare delle agevolazioni di legge previste dal d.l. n. 70/2011, che prorogava per il 2011 l’efficacia dell’art. 5 della l. 28 dicembre 2001, n. 48, relativo al regime di tassazione agevolato sulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni detenute, non in regime d’impresa, da persona fisiche, scontando l’imposta sostitutiva del 2%.
L’intera operazione veniva ritenuta elusiva dalla G.d.F. ex art. 10-bisl. n. 212/2000, in quanto, mediante la costituzione della Corso26 Immobiliare s.r.l. e la rivalutazione delle quote, con pagamento dell’imposta sostitutiva, i soci di quest’ultima usufruivano del trattamento più favorevole previsto per la cessione di quote sociali ex d.l. n. 70/2011, rispetto al trattamento per le plusvalenze derivanti dalla cessione di un immobile ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Dalle indagini finanziarie in questione, inoltre, emergevano movimentazioni bancarie non giustificate in entrata per € R.G.
N.2329/2019 Cons. est. Valentino Lenoci 37.735,00 nei confronti di Fellah Musci, e per € 12.300,00 nei confronti di Fellah Raffaello. A seguito del predetto p.v.c., l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale III di Roma- ritenendo che le plusvalenze realizzate mediante la cessione delle quote della Corso 26 Immobiliare s.r.l. andassero qualificate come plusvalenze immobiliari soggette al regime di cui all’art. 67 d.P.R. n. 91/1986, ed imputando a reddito i versamenti non giustificati sui conti correnti ex art. 32, comma 1, num.
2) e num. 7), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -emetteva:
a) nei confronti di Fellah Musci avviso di accertamento n. TK7013504720/2016, con il quale veniva accertato un maggior reddito, per l’anno 2011, di € 1.315.397,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizionali e sanzioni;
b) nei confronti di Fellah Raffaello avviso di accertamento n. TK7013504719/2016, con il quale veniva accertato un maggior reddito, per l’anno 2011, di € 415.918,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizioni e sanzioni.
2. Avverso gli avvisidi accertamento suddetti Fellah Musci e Fellah Raffaello proponevano distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale:
a) con sentenza n. 24130/2017, depositata il 14 novembre 2017 , rigettava il ricorso proposto da Fellah Musci, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio;
b) con sentenza n. 23334/2017, depositata il 31 ottobre 2017 , accoglieva il ricorso proposto da Fellah Raffaello, annullando l’atto impugnato ecompensando le spese di lite R.G. N.2329/2019 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 24130/2017 proponeva appello Fellah Musci , mentre avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 23334/2017 proponeva appello l’Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previa riunione dei ricorsi in questione (unitamente ad altro appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro Fadlun Sara, con riferimento alla sentenza della C.T.P. di Roma n. 326/2018, depositata il 5 gennaio 2018), con sentenza n. 6663/2017, pronunciata il 17 settembre 2018 e depositata in segreteria il 2 ottobre 2018, rigettava l’appello proposto da Fellah Muscied accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Fellah Raffaello, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, e condannando i contribuenti alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Fellah Musci e Fellah Raffaello, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 7 gennaio 2019). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
5. Con decreto presidenziale del 26 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssaPaola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. -Considerato che:
1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. R.G. N.2329/2019 Cons. est. Valentino Lenoci 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) e n. 4), c.p.c. Deducono, in particolare, che la sentenza in questione conteneva affermazioni che si risolvevano in una motivazione apparente (e quindi omessa) o comunque incomprensibile, in quanto il giudice del gravame non indicava gli elementi giuridici e fattuali concreti sulla base dei quali ha ritenuto inidonee le prove offerte dal ricorrente al fine di superare la tesi dell’Ufficio. 1.2. Con il secondo motivo, invece, viene eccepita la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deducono, in particolare, i ricorrenti che la C.T.R. aveva travisato i presupposti applicativi della fattispecie dell’abuso del diritto, non avendo considerato che la costituzione della società Corso 26 Immobiliare s.r.l. avrebbe avuto altre ragioni economiche rispetto a quella di eludere l’applicazione dell’imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili.
2. Così delineati i motivi di ricorso,ritiene questa Corte che appare opportuna la trattazione congiunta del presente ricorso con i ricorsi nn. 10873/2020 (ricorso Agenzia delle Entrate c. Fellah Davide), 14574/2021 R.G. (ricorso Sonnino Leone), 14963/2022 (ricorso Agenzia delle Entrate c. Raccah Daniele e Fadlon Nurith), 21622/2022 (ricorso Di Domenico Dario), 10582/2023 (ricorso Fellah Tali), che riguardano lo stesso accertamento oggetto del presente giudizio. R.G. N.2329/2019 Cons. est. Valentino Lenoci Deve quindi essere disposto il rinvio a nuovo ruolo, affinché venga disposta la trattazione congiunta i