Cassation appeal dismissed as revocation claim lacks decisiveness due to independent legal grounds in original ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, ordering the applicant to pay costs and the uniform contribution. The applicant alleged factual errors regarding the lack of specific notification details and the attachment of the assessment notice, arguing the lower court misidentified these as factual rather than legal issues. The court rejected this, ruling that the original decision contained independent legal grounds for inadmissibility, meaning the alleged factual errors were not decisive enough to overturn the judgment under Article 395 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.; In a revocation action, a contested factual error must be decisive to succeed, which is absent when the impugned decision rests on further autonomous legal grounds not challenged by the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5019/2025 R.G. proposto da : Salvatore Signorino, rappresentato e difeso dall'Avv.Maria Ruggeri -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema d i Cassazione di Roma n. 22549/2024depositata l’ 08/08/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22549 del 2024 , rigettava il ricorso proposto dalla contribuente attuale ricorrente;
2. la contribuente propone, integrato da memoria, ricorso per la revocazione della sentenza con un solo motivo (scandito dalla deduzione didue asseriti errori di fatto; 1 - errore di fatto nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, dei motivi dal primo al quinto, per difetto di specificità per omessa trascrizione o riproduzione della relata di notifica; 2-errore di fatto nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, del sesto motivo di ricorso, per difetto di specificità per omessa trascrizione o allegazione dell’avviso di accertamento);
2. l’Agenzia delle entratee l’Agenzia delle entrate riscossione ha nno depositato controricorso (unitariamente) con richiesta di inammissibilità del ricorso;
3. la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte con richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve condannarsi alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
2. Il ricorrente prospetta errori di fatto dell’ordinanza della Corte di Cassazione: 1-errore di fatto nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, dei motivi dal primo al quinto, per difetto di specificità per omessa trascrizione o riproduzione della relata di notifica; 2-errore di fatto nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, del sesto motivo di ricorso, per difetto di specificità per omessa trascrizione o allegazione dell’avviso di accertamento. L’ordinanza, relativamente al primo errore di fatto, non avrebbe considerato che nel ricorso per cassazione era indicato tra virgolette il contenuto della relata di notifica (“informazioni assunte nei luoghi”), inoltre nella memoria difensiva si specificava meglio il contenuto della relata di notifica, riportandone il contenuto per esteso.
Quanto alsecondo errore di fatto, l’ordinanza non ha valutato che l’avviso di accertamento era allegato al ricorso per cassazione e riportato (indicato) nel corpo del ricorso. Inoltre, il ricorso era conforme al protocollo sottoscritto dalla Corte di Cassazione con il Consiglio Nazionale Forense.
3. Ritiene il collegio che,a prescindere dalla effettiva sussistenza di errori di fatto gli stessi non sianodeterminanti, in quanto l’ordinanza in oggetto contiene un’altra ratio decidendisul sesto motivo dell’originario ricorso per cassazione: “Il sesto motivo, con il quale si denuncia la sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto non dotato del potere di farlo e l’omessa sottoscrizione dell’avviso di accertamento è in parte infondato e in parte inammissibile”.L’infondatezza del motivo prescinde dall’omessa trascrizione o allegazione dell’avviso di accertamento.
Conseguentemente la ratiodella decisione di infondatezza non può essere interessata dall’eventuale errore di fatto: In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di C assazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo(Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione di una propria ordinanza che aveva erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza di merito, ma che, nel prosieguo della motivazione, aveva altresì aggiunto che tutti i motivi del ricorso erano inammissibili, risultando così il denunziato errore percettivo inidoneo a travolgere l'ulteriore "ratio" del provvedimento impugnato)»(Cass.
Sez. 3, 14/02/2022, n. 4678, Rv. 664195 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 1, 31/10/2017, n. 25871, Rv. 646006 – 01 e Cass. Sez. 6, 25/03/2013, n. 7413, Rv. 626043 -01). Comunque, per completezza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificazioni è una valutazione giuridica (come anche prospettato dalla Procura Generale nelle sue conclusioni) che solo in parte si basa sulla trascrizione e/o allegazione dei documenti. Valutazione giuridica che non può essere sindacata in questa sede.Nello stesso ricorso per cassazione, e nella memoria – in particolare - si prospetta un eccessivo formalismo nella decisione della Corte , in contrasto con le decisioni Cedu sul punto; si tratta, quindi, all’evidenza di un ‘giudizio’(qui non rivedibile) e non di un errore di fatto revocatorio.
Il ricorrente richiede una rivalutazione totale del giudizio di Cassazione, non consentita. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma