Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4042/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding presumption of profit distribution in small capital companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4042/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Zhou Xiaoxiong's cassation appeal against a second-instance tax ruling confirming the recovery of income tax and penalties. The taxpayer argued for the expiration of the tax authority's power and the non-distribution of profits, while the Revenue Agency maintained the presumption of distribution was valid. The court upheld the lower court's decision, ruling that the presumption remains legally sound and the tax credit for income tax was correctly denied due to lack of formal assignment decisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47, comma 1, D.P.R. n. 917/1986; Art. 14, comma 1, D.P.R. n. 917/1986: In cases involving small capital companies, the presumption of profit distribution to shareholders remains valid unless proven otherwise, and tax credits for income tax are strictly limited to the actual tax paid by the subsidiary company.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumption of distribution small capital companies income tax recovery tax credit limitations cassation dismissal profit allocation fiscal penalties reddito eccedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47, comma 1, D.P.R. n. 917/1986
Art. 38, D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Art. 14, comma 1, D.P.R. n. 917/1986
Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 14, primo comma del d.P.R.
Art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 2729 cod. civ
né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. V, n. 15334/2013
Cass. V, n. 8730/2021
Cass. S.U. n. 34476/2019
Cass. S.U. n. 34476/2019).
Cass. V, n. 12297/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5937/2024 R.G. proposto da : Zhou Xiaoxiong, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Pontecorvo -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio n. 4981/2023depositata il 30/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : Marcello Maria Fracanzani. FATTI DI CAUSA Il Sig. Zhou Xiaoxiong era attinto da avviso di accertamento con ripresa a tassazione del maggior reddito calcolato in €.1.078.000 a fini Irpef, cui seguiva sanzione di pari importo e ripresa anche a fini addizionali regionale e comunale, sull’anno di imposta 2002, in ragione della presunzione di distribuzione -in misura uguale alla partecipazione societaria- del maggior utile ripreso a tassazione nei confronti della soc.

Moon Light srl, il tutto come da atto impositivo notificato il 24 aprile 2010. Reagiva il contribuente con plurimi vizi, tra cui -in primis-la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, trovando apprezzamento nei gradi di merito. Sennonché, su ricorso erariale, questa Suprema Corte riteneva la legittimità del raddoppio dei termini in presenza di fatti astrattamente costituenti reato, giusta propria ordinanza di cassazione con rinvio n. 4591/2022. Il giudizio di merito, rieditato a seguito di riassunzione di parte contribuente, esitava in conferma della ripresa a tassazione, con rimodulazione a ribasso della quantificazione del dovuto da parte del contribuente.

Avverso questa nuova pronuncia di secondo grado ricorre per cassazione il sig. Xiaoxiong, sollevando due motivi di doglianza, mentre resta intimata l’Agenzia delle entrate. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si prospetta violazione e / o falsa applicazione degli artt. 47, comma 1, del D.P.R. n.917/1986, 38 del D.P.R. 29.9.1973 n.600, 2727 e 2729 cod. civ. (art 360, primo comma, n.3 c.p.c.), nella sostanza lamentando l’insufficienza dellapresunzione di distribuzione ai soci del maggior utile accertato in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa. 1.1.

Il motivo non può essere accolto. La sentenza in scrutinio ha fatto buon governo dei principi elaborati in materia da questa Suprema Corte di legittimità. Da un lato, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr.

Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass. VI – 5 n. 24820/2021). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519). 1.2.

Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass., 01/08/2019, n. 20748). Infatti, la sussistenza nell'ordinamento del cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena», è stata esclusa in quanto:

« a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015);» (Cass., 16/06/2017, n. 15003, in motivazione, al § 3).” (Cfr.

Cass. V, 16/12/2019, n. 33042). 1.3. Peraltro, in tema di imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla prova contrariaa carico del socio; ne consegue che, assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci (cfr.

Cass. T., n. 26473/2024). Ora, nel caso in esame, con apprezzamento di merito che esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità, il collegio di appello ha ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato di non aver ricevuto maggiori utili, nè che essi sono stati reinvestiti o non distribuiti, cioè la prova liberatoria data da un fatto ulteriore (cfr. Cass. V., n. 15003/2017). 1.4. Questa Suprema Corte ha numerose volte ritenuto ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, ma ha chiarito che, perché tale presunzione possa operare, occorre pur sempre che la "ristrettissima base sociale o familiare", cioè il "fatto noto" alla base della presunzione, abbia costituito oggetto di uno specifico accertamento probatorio: ed invero solo una volta che sia stato stabilito che la titolarità delle azioni e l'organizzazione aziendale sono concentrate in una stretta cerchia personale o familiare, il giudice di merito non può escludere la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati (cfr.

Cass. V, n. 2390/2000, n. 3254/2000). (Così Cass. VI –5, n. 14176/2015). Peraltro, non è necessario che l’accertamento nei confronti della società di capitali a ristretta base sociale sia divenuto definitivo, essendo sufficiente che sussista -al momento della presunzione di distruzione- un valido accertamento in capo alla società (cfr. Cass. V, n. 15334/2013). Altresì, sotto questo profilo, una rimodulazione al ribasso di quanto dovuto dal contribuente è stata operata nella riedizione del giudizio di secondo grado (esitata nella sentenza qui in scrutinio), in conformità all’orientamento di questa Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass.

V, n. 8730/2021) e tenendo così conto del rapporto proporzionale fra reddito societario e reddito riflesso sul socio. 1.5. Il primo motivo è pertanto infondato e dev’essere rigettato.

2. Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 14, primo comma del d.P.R. n.917 /1986 (art .360, primo comma, n.3 c.p.c.), nel concreto lamentandosi non sia stato scomputato il credito di imposta riconosciuto dalla citata disposizione. 2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile ove sollecita una nuova valutazione del merito della controversia inibita a questa Suprema Corte di legittimità. Ed infatti, è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr.

Cass. S.U. n. 34476/2019). La sentenza qui in scrutinio ha motivato l’inapplicabilità del credito di imposta, poiché esso può essere fruito solo entro certi termini dalla delibera di assegnazione, mentre nel caso in esame non vi è stata -o non è stata provata- alcuna delibera di asse gnazione (né la relativa data), donde il beneficio non poteva essere calcolato. Sotto altro profilo, non risulta che la società abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti per tale beneficio. Ed infatti, in tema di IRPEF, il credito d'imposta accordato al socio sugli utili distribuiti da società ed enti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 917del 1986 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), oltre a soggiacere alle condizioni stabilite dall'art. 105 del medesimo d.P.R., in assenza delle quali non può aver luogo la sua attribuzione, incontra un doppio limite, rappresentato dal calcolo del credito in percentuale sugli utili della società partecipata, e non già sull'imposta pagata, e dal suo riconoscimento fino a concorrenza dell'imposta effettivamente assolta dalla società, senza che ciò comporti alcuna duplicazione d'imposta, risultando anzi frustrata la sua funzione, qualora al socio fosse riconosciuto un credito per un'imposta che la società non ha pagato affatto (cfr.

Cass. V, n. 12297/2018).

3. Il ricorso è pertanto infondato e dev’essere rigettato. Non vi è luogo a liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato