Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against the Second Instance Tax Court's decision extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. Sno Service Srl filed the appeal but did not request a ruling on the proposed settlement within the statutory timeframe, while the respondent, the Municipality of Olbia, argued for dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17000/2025 R.G. proposto da: Sno Service Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Migliarini -ricorrente- contro Comune Di Olbia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Voccia De Felice -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sardegna n.105/2025 depositata il 24/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 17000/2025 Numero sezionale 427/2026 Numero di raccolta generale 4025/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/02/2026 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 17000/2025 Numero sezionale 427/2026 Numero di raccolta generale 4025/2026 Data pubblicazione 23/02/2026