Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4024/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal when plaintiff formally renounces the legal action before judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 4024/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff Association formally renounced the lawsuit on December 22, 2025. The Association, represented by Avv. Giuseppe Di Prima, had challenged a regional tax commission decision against the Revenue Agency, but voluntarily withdrew the request for review. Consequently, the court dismissed the case and assigned litigation costs to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; The appeal is extinguished when the appellant renounces the action, resulting in the dismissal of the proceedings and allocation of costs to the advancing parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
renunciation of appeal extinguishment of proceedings litigation costs allocation voluntary withdrawal civil procedure code contenzioso tributario arretrati d'imposta difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Sul ricorso n. 5696/2021 proposto da: ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.A.IN RIBERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Di Prima; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 3889/9/2020 depositata il 14 luglio 2020. Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/02/2026 La President